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Home Normativa Hotel DCPM 21 ottobre 2008

DCPM 21 ottobre 2008

Normativa - Hotel

Decreto 21 ottobre 2008 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo

Definizione  delle  tipologie  dei  servizi  forniti  dalle imprese turistiche   nell'ambito  dell'armonizzazione  della  classificazione alberghiera.

(G.U. 11 febbraio 2009, n. 34)

IL SOTTOSEGRETARIO

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al turismo

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante la disciplina dell'attività  di  Governo  e  dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto  l'art.  1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,  convertito,  con  modificazioni  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei  Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e  che,  per  l'esercizio  di  tali  funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2008  con  il  quale  al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  on.  Michela Vittoria Brambilla sono state delegate  le  funzioni  spettanti  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in materia di turismo;

Vista  la  legge  29  marzo  2001,  n.  135  recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le   Province   autonome   di  Trento  e  Bolzano  sui  principi  per

l'armonizzazione,   la  valorizzazione  e  lo  sviluppo  del  sistema turistico  in  cui si rinvia a successivi provvedimenti emanati dalle Regioni  e  dalle  Province  autonome  la  definizione degli standard minimi  per  i  servizi  turistici  ai fini dell'armonizzazione degli stessi sull'intero territorio nazionale;

Considerato  che  il Comitato delle politiche turistiche, istituito con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2006,  ha  convenuto,  nella  riunione  del  30  maggio  2007,  sulla necessità  di  attuare  una  definizione  degli  standard  a livello nazionale  con  successivo recepimento da parte delle Regioni e delle Province  autonome,  promuovendo  l'istituzione di un apposito tavolo tecnico,  cui  hanno  fatto seguito riunioni di approfondimento tra i rappresentanti  del  Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del  turismo,  le  associazioni di categoria e i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 2, comma 193, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  che prevede l'adozione di un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per la definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi  e'  necessità di individuare caratteristiche similari e omogenee su  tutto  il  territorio  nazionale  tenuto  conto  delle specifiche esigenze  connesse  alle  capacità  ricettiva  e  di  fruizione  dei contesti territoriali;

Ravvisata  la  necessità  di  assicurare  maggiore  competitività all'offerta  turistica  nazionale  nel  mercato  globale individuando misure  di  promozione  dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale;

Ritenuto  di dover procedere all'identificazione di standard minimi  nazionali  dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi, lasciando alle Regioni e alle Province autonome, competenti per   materia,  l'individuazione,  nelle  norme  di  recepimento,  di ulteriori caratteristiche connesse al territorio;

Visto  il verbale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e Bolzano, relativo  alla  seduta del 18 settembre 2008, dal quale si evince che sullo  schema  di  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri  relativo  all'armonizzazione  della classificazione degli alberghi e' stata  sancita  l'intesa  ma,  nel  contempo,  e' stata richiesta una modifica all'art. 3 dello schema del provvedimento stesso;

Ritenuto,  pertanto,  di  dover procedere alla modifica dell'art. 3 dello  schema  di  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoposto  all'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella  eduta del 18 settembre 2008;

Decreta:

 

 

Art. 1.

Sono  definiti,  come  da  prospetto  allegato, gli standard minimi nazionali  dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi,  basata  su  un codice rappresentato da un numero di stelle crescente.

Art. 2.

Le  Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano introducono, ove  ritenuto  opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli   minimi   definiti   a   livello   nazionale   dal   presente provvedimento,  nonché provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio  dei  servizi  previsti con indicazioni che più aderiscano alle  specificità  territoriali,  climatiche  o  culturali  dei loro territori.

Art. 3.

Gli  standard minimi di cui al presente provvedimento sono definiti in  relazione  all'apertura di nuovi alberghi o alla ristrutturazione di quelli esistenti.

Per  interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera c) del decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».

Nel  caso  di  incremento dei volumi, gli standard minimi di cui al  presente provvedimento si applicano unicamente ai nuovi volumi.

Gli  standard  minimi  di  cui  al  presente provvedimento non sono applicabili  agli  interventi  di  costruzione  o ristrutturazione di alberghi   per   i   quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei provvedimenti  regionali  di recepimento, siano stati presentati agli uffici   competenti  i  relativi  progetti.  Per  gli  alberghi  già esistenti,  per  i quali e' comunque escluso l'obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  potranno eventualmente disporre, d'intesa con il Governo, nell'ambito  delle  iniziative  di  recepimento da adottare entro tre anni,  motivate  differenti  modalità di disciplina e di adeguamento per specifiche strutture.

Limitatamente  ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in  contrasto  con  la  migliore  conservazione  dei  valori  storico culturali  degli  edifici,  non  e'  obbligatoria l'adesione ai nuovi standard  per  gli alberghi da insediarsi o già insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Sopraintendenze come di interesse storico  e/o  monumentale  o  sottoposte  ad  altre  forme  di tutela ambientale  o  architettonica,  per  le  quali  si  può  derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione.

Art. 4.

In  accordo  con  le  Regioni  e  le  Province autonome di Trento e Bolzano,   per  gli  alberghi  di  nuova  costruzione  e  per  quelli sottoposti a ristrutturazione di cui all'art. 3, viene individuato in mesi  sei, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il termine  per  l'emanazione dei provvedimenti regionali di recepimento degli  standard  minimi di cui al prospetto allegato. Le Regioni e le  Province   autonome   di  Trento  e  Bolzano  potranno  eventualmente disporre,  d'intesa  con il Governo, motivate differenti modalità di disciplina per specifiche strutture.

Art. 5.

Le  Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a definire   i  Regolamenti  e  ad  attribuire  le  competenze  per  il funzionamento delle verifiche, per il rilascio dell'attestato, per la sorveglianza   periodica  attuata  sulle  strutture  assegnatarie,  a garanzia  del  mantenimento  nel  tempo  dei  requisiti  che hanno in origine concesso il riconoscimento della classificazione alberghiera, nonché  le procedure sanzionatorie nei confronti di quelle strutture che non risultassero in possesso degli standard fissati.

Art. 6.

Al   fine   di   accrescere   la  competitività  promo-commerciale internazionale  e  di  garantire  il  massimo  livello  di tutela del turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di  rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione  della  qualità del  servizio  reso  ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi.

Art. 7.

Per  qualità  del  servizio  reso  ai clienti si intende l'insieme delle attività, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti  alla  soddisfazione  dei  clienti.  Il  sistema nazionale di rating   potrà   essere  strutturato  tenendo  inoltre  conto  della tipologia delle strutture.

Art. 8.

Con  apposito  atto  emanato  dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività  del  turismo  d'intesa  con  le  Regioni, le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  in raccordo con le associazioni dei consumatori   e   di  categoria,  vengono  definiti  i  parametri  di misurazione  e  valutazione  della  qualità  del  servizio turistico nonché  individuati  i  criteri  e le modalità per l'attuazione dei precedenti articoli 6 e 7.

Art. 9.

Nelle  Regioni  a  statuto  speciale  e  nelle Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con la disciplina disposta dalle regioni a statuto speciale  e  province autonome stesse nell'esercizio delle rispettive competenze in materia.

Roma, 21 ottobre 2008

Il Sottosegretario: Brambilla


Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  18  dicembre  2008 Ministeri  istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n.   12, foglio n. 271

Allegato (omissis)

 
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