Normativa Bed and Breakfast

Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 – Trento

LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 2002, n. 7
Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica
(b.u. 28 maggio 2002, n. 23)

Titolo I
Disposizioni generali

Articolo n. 1
Finalità della disciplina

1. La presente legge disciplina la tipologia e la classifica degli esercizi alberghieri nonché la tipologia e le caratteristiche degli esercizi extra-alberghieri e reca disposizioni volte a favorire la realizzazione di un marchio di qualità e di marchi di prodotto con riferimento all’offerta degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, al fine di promuovere la qualificazione del turismo trentino e di garantire al consumatore l’effettivo rispetto del livello dei servizi offerti.
Titolo VI
Ricettività extra-alberghiera
Capo I
Tipologie
Articolo n. 30
Tipologie degli esercizi extra-alberghieri

1. Gli esercizi extra-alberghieri si distinguono in:
a) esercizi di affittacamere;
b) esercizi rurali;
c) bed and breakfast;
d) case e appartamenti per vacanze;
e) ostelli per la gioventù;
f) case per ferie.
2. Fatto salvo quanto previsto dal titolo III e dall’articolo 25, la presente legge non si applica alle strutture ricettive all’aria aperta e ai rifugi alpini ed escursionistici che rimangono disciplinati dalla specifica normativa provinciale che li riguarda.
Capo II
Definizioni e caratteristiche

Articolo n. 31
Esercizi di affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere gli esercizi ricettivi dotati di non più di venticinque camere destinate agli ospiti, anche disposte in più appartamenti di uno stesso edificio o di edifici diversi, comunque direttamente collegati fra loro, nei quali si fornisce servizio di alloggio, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione di quelle superalcoliche, ed altri servizi accessori.
2. L’eventuale somministrazione di alimenti e bevande è limitata alle persone alloggiate.
3. L’attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto agli esercizi per la somministrazione al pubblico di pasti tradizionali, purché sia svolta dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2.
Articolo n. 32
Esercizi rurali

1. Sono esercizi rurali gli esercizi ricettivi ubicati in edifici tradizionali esistenti ed inseriti in ambiente rurale, dotati di camere destinate agli ospiti, anche disposte in più appartamenti dello stesso edificio forniti di angolo cottura o servizio autonomo di cucina, nei quali si fornisce servizio di alloggio ed eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Coloro che offrono ospitalità turistica in esercizi rurali si impegnano ad effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell’edificio o del territorio comunale di appartenenza nei limiti e secondo le modalità stabilite da un’apposita convenzione che il richiedente stipula con il comune competente per territorio. In caso di violazione degli obblighi assunti, la convenzione prevede l’esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a spese del richiedente.
3. Il regolamento di esecuzione individua le aree del territorio provinciale in cui possono essere ubicati gli esercizi rurali, definisce le tipologie e le caratteristiche degli edifici tradizionali di cui al comma 1 e stabilisce i criteri per la disciplina degli interventi di manutenzione ambientale di cui al comma 2.
Articolo n. 33
Bed and breakfast

1. Si definisce “bed and breakfast” l’ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell’edificio in cui risiedono, fino ad un massimo di tre camere, fornendo servizio di alloggio e di prima colazione.
2. Il servizio di prima colazione è assicurato fornendo cibi e bevande che non richiedono manipolazione.
Articolo n. 34
Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili gestiti esclusivamente in forma imprenditoriale, arredati e dotati di angolo cottura o servizio autonomo di cucina, dati in locazione ai turisti senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni.
2. Si considera in ogni caso gestione in forma imprenditoriale ai fini della presente legge quella effettuata da chi concede in locazione ai turisti quattro o più case o appartamenti per vacanze anche in stabili diversi posti nello stesso comune o in comuni diversi.
Articolo n. 35
Ostelli per la gioventù

1. Gli ostelli per la gioventù sono esercizi ricettivi attrezzati per ospitare, per periodi limitati, i giovani turisti e i loro accompagnatori.
Articolo n. 36
Case per ferie

1. Le case per ferie sono esercizi ricettivi attrezzati per ospitare temporaneamente persone o gruppi e gestiti, in via diretta o indiretta, senza fine di lucro.
2. Nelle case per ferie possono essere ospitate esclusivamente le categorie di persone indicate nella denuncia di inizio attività di cui all’articolo 38 e che risultano dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private ovvero soci di enti, associazioni o altre organizzazioni operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive.
3. La disciplina delle case per ferie, ad eccezione di quanto previsto al comma 2, si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le predette finalità, assumono in relazione alla particolare funzione svolta la denominazione di foresterie, pensionati studenteschi, casa della giovane, case religiose di ospitalità, centri di vacanze per anziani o minori e simili.
Articolo n. 37
Utilizzo di immobili diversi

1. Al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, promuovere nuove forme di ricettività e valorizzare le specifiche caratteristiche dell’edilizia locale, la Giunta provinciale definisce i criteri sulla base dei quali i comuni possono consentire agli esercizi extra-alberghieri di cui al presente titolo di svolgere la propria attività in più immobili ubicati nello stesso comune e posti nelle immediate vicinanze.

Capo III
Norme comuni

Articolo n. 38
Adempimenti amministrativi

1. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento degli esercizi extra-alberghieri di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), sono consentiti previa presentazione al comune competente per territorio di una denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall’articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.
2. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento degli esercizi extra-alberghieri di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b), sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio previa stipulazione della convenzione di cui all’articolo 32, comma 2.
3. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 è subordinato al parere favorevole della conferenza di servizi composta da un rappresentante dei servizi provinciali competenti in materia di turismo, agricoltura, polizia amministrativa, urbanistica e sanità e da uno del comune competente per territorio.
4. La conferenza di servizi è convocata a cura del comune competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda e ad essa si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come da ultimo modificata dall’articolo 1 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.
5. L’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinato alla conformità dei locali ai requisiti minimi di cui all’articolo 40 nonché al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
6. Il gestore dell’esercizio extra-alberghiero deve comunicare tempestivamente al comune la cessazione dell’attività e la chiusura temporanea dell’esercizio nonché ogni variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della denuncia o al rilascio dell’autorizzazione; le disposizioni del presente comma si applicano anche al subentrante nel caso di trasferimento dell’azienda in proprietà o in gestione.
7. La Giunta provinciale determina, con propria deliberazione, la documentazione da allegare alla denuncia e alla domanda, il loro contenuto e le modalità per la loro presentazione e per ogni successiva comunicazione.
Articolo n. 39
Rilevazioni statistiche

1. I gestori degli esercizi extra-alberghieri sono tenuti a comunicare agli enti preposti alla rilevazione statistica, secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione, i dati riguardanti le presenze turistiche negli esercizi extra-alberghieri disciplinati dal presente titolo.
Art. 40
Requisiti minimi

1. I locali destinati all’ospitalità turistica negli esercizi extra-alberghieri disciplinati dal presente titolo devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione ed essere conformi alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.
2. Il regolamento di esecuzione specifica le caratteristiche degli esercizi extraalberghieri di cui al capo II, individua i servizi minimi che devono essere garantiti a coloro che vi soggiornano e le ulteriori dizioni specifiche e riservate a ciascuna tipologia e stabilisce le modalità per la traduzione e l’utilizzo in lingua estera della dizione italiana riservata a ciascuna tipologia.
Capo IV
Prezzi e pubblicità

Articolo n. 41
Disposizioni concernenti i prezzi

1. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 della presente legge si applicano anche agli esercizi extra-alberghieri disciplinati dal presente titolo.
Articolo n. 42
Elenco degli esercizi extra-alberghieri

1. Gli esercizi extra-alberghieri sono inseriti in specifico elenco che i comuni aggiornano e trasmettono periodicamente all’organismo competente alla gestione del sistema informativo turistico, fornendo tutti i dati e le informazioni descrittivi l’ospitalità negli esercizi extra-alberghieri, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

Capo V
Sanzioni e vigilanza

Articolo n. 43
Sanzioni

1. Chiunque offra ospitalità turistica in uno degli esercizi extra-alberghieri di cui al presente titolo senza la presentazione della denuncia di inizio attività prevista dall’articolo 38, comma 1, o senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 38, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
2. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che non comunichi la variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della denuncia di inizio attività o al rilascio dell’autorizzazione ovvero la chiusura temporanea dell’esercizio o la cessazione della sua attività, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro; alla stessa sanzione è soggetto il subentrante che non comunichi il trasferimento dell’azienda in proprietà o in gestione.
3. Chiunque utilizzi abusivamente le dizioni riservate alle tipologie previste dal presente titolo per gli esercizi extra-alberghieri, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.
4. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che offre servizio di alloggio in locali diversi da quelli autorizzati, ovvero in misura maggiore a quanto consentito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro e 1.500,00 euro.
5. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che non rispetta le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, è soggetto alle sanzioni amministrative previste all’articolo 26 della presente legge.
6. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal presente titolo, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.
7. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo e dal regolamento di esecuzione sono raddoppiate in caso di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso del medesimo quinquennio.
8. Per le violazioni previste dai commi 2, 3 e 4, l’autorità competente all’irrogazione della sanzione pecuniaria può inoltre applicare, nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui al comma 7, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività fino ad un massimo di tre mesi; in caso di ulteriore violazione della stessa disposizione nel corso del medesimo quinquennio, l’autorizzazione può essere revocata e non è consentita la presentazione di una nuova denuncia di inizio attività o il rilascio di una nuova autorizzazione se non sia trascorso almeno un anno dal giorno della revoca.
9. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo possono essere aggiornati ogni triennio con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, sulla base dell’andamento della dinamica del livello generale dei prezzi al consumo delle famiglie rilevato dall’ISTAT.
Articolo n. 44
Vigilanza
1. Per le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle norme di cui al presente titolo si osservano le disposizioni di cui all’articolo 28.
Articolo n. 45
Disciplina applicabile alle sanzioni amministrative

1. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente titolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione di cui all’articolo 18 della legge n. 689 del 1981, come modificato dall’articolo 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, spetta al comune competente per territorio.
3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune.
Titolo VII
Disposizioni varie

Articolo n. 46 omissis (3)

Articolo n. 47
Diminuzione del numero di stelle degli esercizi alberghieri

1. La diminuzione, in applicazione della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, del livello di classifica di un esercizio ricettivo alberghiero che abbia beneficiato di agevolazioni provinciali non comporta il mancato rispetto dell’obbligo di mantenere il livello di classificazione nel caso in cui l’esercizio medesimo conservi i parametri strutturali e funzionali richiesti dalle norme provinciali in materia di classificazione alberghiera vigenti al momento della concessione delle agevolazioni stesse.
Articolo n. 48
Deroghe urbanistiche

1. Le deroghe previste a favore dell’edilizia alberghiera dalle vigenti norme urbanistiche per le residenze turistico alberghiere e per gli esercizi alberghieri esistenti aventi una ricettività in appartamenti forniti di autonoma cucina superiore al 30 per cento del totale dei posti letto si applicano solamente per interventi riguardanti le parti ad uso comune.
2. Gli esercizi alberghieri che hanno goduto di deroghe urbanistiche comunque denominate possono trasformarsi in residenze turistico alberghiere solo se sono trascorsi quindici anni dall’ottenimento dell’ultima deroga urbanistica, sempre che venga mantenuto invariato il rapporto fra il numero dei posti letto e le superfici dei locali ad uso comune.
Titolo VIII
Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Articolo n. 49
Regolamento di esecuzione

1. Il regolamento di esecuzione della presente legge è approvato dalla Giunta provinciale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della medesima, sentite le associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri più rappresentative a livello provinciale operanti sul territorio provinciale e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale (4).
2. Per le infrazioni alle sue norme il regolamento di esecuzione può prevedere sanzioni amministrative pecuniarie da 100,00 euro a 1.000,00 euro. In assenza di specifiche disposizioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro.
Articolo n. 50
Disciplina transitoria

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 49. Fino alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dall’articolo 51, nonché il testo previgente delle disposizioni modificate dall’articolo 46.
2. I gestori degli esercizi alberghieri classificati ai sensi della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell’ospitalità turistica familiare), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, presentano la dichiarazione di autoclassifica di cui all’articolo 10, comma 1, entro diciotto mesi dalla data di applicazione della presente legge, tenendo conto delle deroghe ai criteri di classifica stabilite ai commi 3, 4, 5, 6 e 7. In presenza di giustificati motivi il dirigente del servizio provinciale competente può consentire al gestore dell’esercizio alberghiero di presentare la dichiarazione di autoclassifica anche oltre la predetta scadenza, purché entro il 31 dicembre 2005. In tutti i casi predetti, il termine per l’efficacia della dichiarazione di autoclassifica, nonché per la relativa attività del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo di cui all’articolo 10, comma 3, è fissato in centottanta giorni. Nel frattempo resta efficace per i predetti esercizi la classifica posseduta. La mancata presentazione ai sensi del presente comma della dichiarazione di autoclassifica da parte del gestore dell’esercizio alberghiero comporta, sentito l’interessato, la classificazione d’ufficio dell’esercizio medesimo a locanda, purché sia dotato dei requisiti minimi di cui all’articolo 8 (5).
3. Gli esercizi di cui al comma 2 sono classificati con la denominazione di locanda anche se non dispongono dei requisiti minimi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere d), e), g) e h). Tali esercizi devono comunque dotarsi del requisito di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), entro cinque anni dalla data di applicazione della presente legge a pena di revoca della classifica.
4. Gli esercizi di cui al comma 2 conservano il livello di classifica posseduto anche se non dispongono dei parametri strutturali di cui all’articolo 9. Tali esercizi sono riclassificati d’ufficio qualora entro cinque anni dalla data di applicazione della presente legge non si siano dotati dei parametri strutturali richiesti per il livello posseduto. I medesimi esercizi sono tenuti all’immediato rispetto dei parametri strutturali di cui all’articolo 9 in caso di ristrutturazione totale ovvero di demolizione e ricostruzione, come definiti dalla legislazione provinciale in materia di urbanistica, nonché in caso di ristrutturazione parziale o di ogni altra variazione della ricettività, limitatamente alle unità abitative interessate. 5. Gli esercizi di cui al comma 2 classificati albergo garnì ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 che non forniscono il servizio di prima colazione sono classificati indipendentemente dalla prestazione di tale servizio. Tali esercizi devono comunque dotarsi del servizio di prima colazione entro cinque anni dalla data di applicazione della presente legge a pena di revoca della classifica, salvo specifica autorizzazione del comune in cui ha sede l’esercizio alberghiero a proseguire l’attività senza tale servizio in presenza di motivate ragioni strutturali, urbanistiche o economiche che giustifichino l’impossibilità di erogare il servizio.
6. Gli esercizi di cui al comma 2 classificati albergo o albergo garnì ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981, dotati di unità abitative con servizio autonomo di cucina per una quota superiore al 30 per cento ed inferiore al 70 per cento dei posti letto, mantengono il livello di classifica e la tipologia in deroga a quanto previsto all’articolo 5.
7. Gli esercizi di cui al comma 2 classificati albergo o albergo garnì ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981, dotati di unità abitative con servizio autonomo di cucina per una quota compresa tra il 70 e il 100 per cento dei posti letto, sono classificati residenza turistico alberghiera.
8. I visti di corrispondenza rilasciati ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 mantengono validità fino alla scadenza della concessione o dell’autorizzazione edilizia, se queste ultime siano state rilasciate prima della data di applicazione della presente legge o vengano rilasciate entro un anno dalla data di applicazione della presente legge.
9. Il regolamento di esecuzione prevede apposite norme transitorie per la classifica degli esercizi alberghieri in possesso del visto di corrispondenza rilasciato ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981, che non abbiano ottenuto la classificazione anteriormente alla data di applicazione della presente legge.
10. Le deroghe previste dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 cessano di avere applicazione nei confronti degli esercizi alberghieri di cui al comma 2 per i quali vengano meno i requisiti minimi di cui all’articolo 8 e i parametri strutturali di cui all’articolo 9 rilevanti ai fini del livello di classifica posseduto alla data di applicazione della presente legge.
11. Gli esercizi extra-alberghieri di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a), c), d), e) e f), già in esercizio alla data di applicazione della presente legge, devono adeguarsi entro cinque anni da tale data ai requisiti prescritti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione. Durante tale periodo è consentita la prosecuzione dell’attività a condizione che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione provinciale vigente anteriormente alla data di applicazione della presente legge.
12. Gli esercizi di affittacamere classificati come tali ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 e dotati di più di sei camere alla data di applicazione della presente legge, possono essere classificati con la denominazione di locanda purché dispongano dei requisiti minimi di cui all’articolo 8.
13. Per gli esercizi di affittacamere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si deroga al requisito relativo al numero massimo delle camere destinate agli ospiti.
14. Per tutte le violazioni in materia di esercizi alberghieri ed extra-alberghieri accertate fino alla data di applicazione della presente legge rimangono applicabili le sanzioni e le procedure previste dalla legislazione provinciale vigente anteriormente alla data di applicazione della presente legge.
Articolo n. 51
omissis (6)

Articolo n. 52
omissis (7)

NOTE
(1) Comma così modificato dall’art. 18 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
(2) Articolo aggiunto dall’art. 18 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
(3) Articolo modificativo degli articoli 3 e 30 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9.
(4) Per il regolamento d’esecuzione vedi il d.p.p. 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.
(5) Comma così modificato dall’art. 30 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1.
(6) Articolo abrogativo delle leggi provinciali 16 novembre 1981, n. 23, 27 dicembre 1982, n. 31, 10 dicembre 1984, n. 12 e – limitatamente alla Provincia di Trento – della l.r. 5 maggio 1958, n. 10, abrogativo dell’art. 10 della l.p. 15 marzo 1983, n. 6, dell’art. 81 della l.p. 22 dicembre 1983, n. 46, dell’art. 25 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2, dell’art. 20 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3 e modificativo dell’art. 19 della l.p. 19 gennaio 1988, n. 4, dell’art. 36 della l.p. 15 marzo 1993, n. 8, dell’art. 49 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.
(7) Disposizioni finanziarie.

Articoli simili

Pulsante per tornare all'inizio