Normativa Agriturismo

Legge regione Toscana n. 1 del 10-01-1987

LEGGE REGIONE TOSCANA N. 1 DEL 10-01-1987

Disciplina delle strutture ricettive extra –
alberghiere.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 4 del 20 gennaio 1987

Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:

TITOLO I Generalità

ARTICOLO 1 Oggetto
La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplinale strutture ricettive non regolamentate dalla LR29 ottobre 1981, n. 79, e successive modificazioni in materia di campeggi e villaggi turistici e dalla LR28 ottobre 1981, n. 78, e successive modificazioni,in materia di alberghi e residenze turistiche alberghiere ed in particolare:
– case per ferie ed ostelli per la gioventù ;
– rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi;
– esercizi di affittacamere;
– case e appartamenti per vacanze.

TITOLO II Case per ferie e ostelli per la gioventù

ARTICOLO 2 Definizione e caratteristiche
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi gestite,al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali,culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti dagli enti di cui al comma precedente; tale attività può essere svolta solo sulla base di apposita convenzione tra le aziende ovvero tra l’ azienda titolare e gli enti pubblici. La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro perle finalità di cui al primo comma e che, in relazione alla particolare funzione svolta, vengono denominati centri di vacanza per minori, colonie, pensionati universitari,casa della giovane, foresterie e simili. Nelle case per ferie devono essere garantiti la prestazione dei servizi ricettivi e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al primo comma. Le case per ferie possono altresì essere dotate di particolari attrezzature che consentano il soggiorno anche di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative.Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani. Tali strutture ricettive possono essere gestite anche in forma imprenditoriale con le modalità previste dal successivo art. 5. Negli ostelli per la gioventù possono essere ospitati anche gli accompagnatori dei gruppi di giovani.Non rientrano nei complessi di cui al presente articolo le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da leggi regionali sull’ assistenza alle persone anziane.

ARTICOLO 3 Requisiti tecnici e igienico – sanitari
Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonchè dai regolamenti edilizi e di igiene comunali.Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono comunque avere:
a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e mq 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più ;
b) un’ altezza minima dei locali di m. 2,40 perle località site in comuni montani al di sopra dei700 m. sul livello del mare e di m. 2,70 per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili delimitati, anche parzialmente dalla falda del tetto, avente un’ inclinazione minima del 35%, è consentita un’ altezza media di m. 2,40 per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra di 700 m. sul livello del mare e di m. 2,70per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;
c) un wc ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;
d) un arredamento minimo per le camere da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona,cestino rifiuti per camera;
e) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di mq 1 per ogni posto letto effettivo, con un minimo di mq 8;
f) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
g) impianti elettrici conformi alle norme ENPICEI;
h) cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali che indicherà l’ autorità sanitaria, che potrà anche richiedere, in relazione alla ubicazione,dimensione e utenza dei complessi l’ allestimento di un locale per infermeria;
i) telefono di norma ad uso degli ospiti, salvo che il Comune non accerti l’ impossibilità o la non convenienza oggettiva dell’ installazione. Le camere ed i servizi potranno essere disposti in settori separati per uomini e donne. A ciascun posto letto base potrà essere sovrapposto un altro letto, purchè sia comunque garantita la cubatura minima di 12 mc per persona. Per gli immobili esistenti, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al punto a), è sufficiente che sia garantita l’ esistenza di una cubatura minima di mc 12 per persona.Per quanto non specificatamente previsto dalle presenti disposizioni, si applicano alle case per ferie e agli ostelli per la gioventù le prescrizioni sanitarie previste per le aziende alberghiere dal regio decreto24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni.

ARTICOLO 4 Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’ attività
L’esercizio dell’ attività ricettiva nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
– i soggetti che possono utilizzare la struttura;
– il tipo dei servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;- le tariffe e le modalità di determinazione delle stesse;
– l’ eventuale durata minima e massima della permanenza degli ospiti;
– il numero dei posti letto negli ostelli per la gioventù da riservare ai giovani in transito;
– il regolamento interno per l’ uso della struttura;
– il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l’uso delle strutture e la misura congrua dei prezzi,in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso, da accertarsi anche mediante l’ eventuale presentazione di statuti e bilanci;
– le modalità ed i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi degli ostelli per la gioventù in periodi in cui non sono occupati dall’ utenza giovanile;
– i periodi di apertura. L’autorizzazione all’ esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate e alle altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune.Con distinta autorizzazione potrà altresì essere consentita,sempre limitatamente alle persone alloggiate,la somministrazione di bevande superalcooliche.

ARTICOLO 5 Ostelli per la gioventù gestiti in forma imprenditoriale. Obblighi amministrativi
Le attività ricettive negli ostelli per la gioventù svolte in forma imprenditoriale devono possedere i requisiti tecnici e igienico – sanitari di cui al precedente art. 3. L’ esercizio in forma imprenditoriale dell’attività è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune,previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
– i soggetti che possono utilizzare la struttura;
– il tipo dei servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;
– l’ eventuale durata minima e massima per la permanenza degli ospiti;
– i periodi di apertura.L’ autorizzazione all’ esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate. Con distinta autorizzazione potrà altresì essere consentita, sempre limitatamente alle persone alloggiate, la somministrazione di bevande superalcooliche.

TITOLO III Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi

ARTICOLO 6 Definizione e caratteristiche
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri o altre strade . I rifugi alpini possono essere gestiti da enti pubblici e da enti e associazioni operanti nel settore dell’alpinismo e dell’escursionismo, nonchè da privati. Nel caso di gestione pubblica, la stessa deve essere effettuata a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore; tale obbligo non sussiste qualora si tratti di rifugi senza custode. Sono rifugi escursionistici o rifugi albergo le strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro,statutariamente operanti nel settore dell’ alpinismo e dell’ escursionismo, idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a m. 700 servite da strade o da mezzi di trasporto ordinari anche in prossimità di centri abitati. I rifugi escursionistici devono essere gestiti a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore, previa stipula di apposita convenzione approvata dal Comune che garantisca le finalità d’uso. Sono altresì assoggettate alla normativa dei rifugi escursionistici le strutture ricettive riservate a coloro che a piedi percorrono itinerari escursionistici anche se poste ad altitudine inferiore a m. 700.

ARTICOLO 7 Requisiti tecnici e igienico – sanitari
I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.In particolare dovranno disporre di:
a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento;
d) alloggiamento riservato per il gestore qualora trattisi di rifugio custodito;
e) attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde ed altre attrezzature utili). Qualora vi sia la possibilità , i servizi di cui ai punti precedenti, dovranno essere posti in locali separati.Il rifugio dovrà disporre di locali di fortuna sempre aperti e di servizi igienico – sanitari. I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico – sanitari previsti per le case per ferie ad eccezione di quelli indicati ai punti e) ed i) del precedente art. 3. I rifugi escursionistici devono essere dotati di un locale comune utilizzabile anche per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande.

ARTICOLO 8 Bivacchi fissi
I locali di alta montagna e di difficile accesso,allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti sono denominati bivacchi fissi.Chiunque intenda attivare un bivacco fisso deve darne comunicazione al Comune competente per territorio.

ARTICOLO 9 Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’ attività
L’ esercizio dell’ attività dei rifugi alpini ed escursionistici è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previo accertamento della rispondenza della struttura alle norme della presente legge. La domanda di autorizzazione deve, in particolare,indicare: altitudine della località , tipo di costruzione,vie di accesso, capacità ricettiva (posti letto, wc, lavabi,) periodi di apertura, tariffe per il vitto ed il pernottamento.Alla domanda dovrà essere allegato un progetto(prospetto esterno, planimetrie e sezione) e relazione tecnico – descrittiva del fabbricato. Qualora trattisi di rifugi con custodia, l’Ente o il privato proprietari del rifugio, all’atto della richiesta di apertura, deve indicare il nominativo del custode o del gestore che deve sottoscrivere la domanda per accettazione. Il Comune accerterà che trattasi di persone di sana e robusta costituzione fisica, di buona condotta morale e civile, nonchè – mediante attestazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino – che abbiano conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio,ai rifugi limitrofi e ai posti di soccorso più vicini,nonchè delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso. Si prescinde dall’ accertamento di cui al comma precedente qualora il custode proposto sia titolare di licenza di guida alpina o portatore alpino.

TITOLO IV Esercizi di affittacamere

ARTICOLO 10 Definizione e caratteristiche
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e,eventualmente, servizi complementari. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli affittacamere devono assicurare – avvalendosi,di regola, della normale organizzazione familiare -i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

ARTICOLO 11 Requisiti tecnici e igienico – sanitari
I locali destinati all’ esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali e igienico – edilizi previsti per i locali di abitazione dal regolamento igienico -edilizio comunale.Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più , di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti,come previsto dall’ art. 1 del DPR 30 dicembre1970, n. 1437. Resta fermo che, in ogni caso, la capacità ricettiva complessiva dell’ esercizio non può superare i 12 posti letto.Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico – sanitario – completo di wc con cacciata d’ acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio- ogni 10 persone o frazione di 10 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi. Per le camere da letto, l’ arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona,e da armadio e cestino rifiuti ed un tavolo.

ARTICOLO 12 Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’ attività
Chi intende esercitare l’ attività di affittacamere deve farne preventiva dichiarazione al Comune che,ove sussistano i requisiti previsti, prende atto della dichiarazione stessa, provvedendo all’ iscrizione in apposito elenco.La dichiarazione deve indicare:- generalità del dichiarante;- numero e ubicazione dei vani destinati all’ attività ricettiva;- numero dei posti letto;- servizi igienici a disposizione degli ospiti;- servizi accessori offerti;- periodi in cui viene data ospitalità ;- prezzi massimi che si intendono praticare per ogni servizio o prestazione.

TITOLO V Case e appartamenti per vacanze

ARTICOLO 13 Definizione e caratteristiche
Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:- pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
– fornitura di biancheria pulita ad ogni cambio cliente e cambio di biancheria a richiesta;
– fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
– assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate;
– recapito e ricevimento ospiti. Nelle singole unità abitative possono essere inoltre forniti i servizi di telefono, radio – televisione e filodiffusione.
La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l’offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere. Agli effetti della presente legge si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico.

ARTICOLO 14 Requisiti tecnici e igienico – sanitari
Le case e appartamenti gestiti per la cessione in uso ai turisti, secondo le modalità di cui all’ articolo precedente, devono possedere gli ordinari requisiti igienico – edilizi previsti dalle norme statali in materia di edilizia residenziale e dai regolamenti comunali peri locali di abitazione. L’utilizzo di case e appartamenti, secondo le modalità previste dal presente titolo, non comporta modifica di destinazione d’ uso dei medesimi ai fini urbanistici.

ARTICOLO 15 Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’ attività
Chi intende gestire case e appartamenti per vacanze,secondo le modalità di cui all’ art. 13, deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune in cui si svolge l’ attività , indicando:
– generalità o denominazione del richiedente;
– generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;- periodi di esercizio dell’ attività ;
– caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;
– ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti che vengono gestiti. Il titolare dell’ autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è inoltre tenuto a comunicare preventivamente al Comune di ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione. I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall’ art. 5 della legge 27 maggio 1983, n. 217.

TITOLO VI Norme comuni

ARTICOLO 16 Accertamento dei requisiti
Il Comune provvede al rilascio dell’ autorizzazione o alla presa d’ atto per le attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che sussistono i requisiti strutturali, nonchè i requisiti soggettivi, del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli artt. 11 e 12 del TULPS approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773. L’accertamento dei requisiti strutturali può essere effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella domanda o dichiarazione, o chiedendo ulteriori documenti o effettuando sopralluoghi.

ARTICOLO 17 Rinnovi e dichiarazioni annuali
L’autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sull’atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.Analogamente si procede per le attività soggette a dichiarazione.

ARTICOLO 18 Diffida, sospensione, revoca e cessazione
L’ autorizzazione ad esercitare le attività ricettive di cui alla presente legge può essere revocata dal Comune in ogni tempo venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio, o quando l’ attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene autorizzata oppure per motivi di pubblica sicurezza. Nei casi di irregolarità minori il Comune può procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell’autorizzazione. Analogamente a quanto previsto dai commi precedenti il Comune procede a diffidare e a vietare temporaneamente o definitivamente le attività soggette a dichiarazione. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell’ attività deve darne preventivo e, qualora ciò non fosse possibile,contestuale avviso al Comune.Il periodo di sospensione temporanea dell’attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune, per fondati motivi, di altri 6 mesi: decorso tale termine l’ attività si intende definitivamente cessata.

ARTICOLO 19 Comunicazione dei provvedimenti
Il Comune dà immediata comunicazione alla Regione,o all’ Ente da essa delegato, del rilascio delle autorizzazioni e delle prese d’ atto per le attività ricettive di cui alla presente legge, nonchè delle diffide,sospensioni revoche e cessazioni.Il Comune è tenuto altresì a trasmettere alla Regione riepiloghi annuali delle strutture ricettive inattività .

ARTICOLO 20 Denuncia e pubblicità dei prezzi
I prezzi delle strutture ricettive gestite dalle imprese turistiche di cui alla presente legge devono essere denunciati alla Provincia; a tali prezzi si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli alberghi. I prezzi dei servizi delle strutture ricettive di cui agli artt. 2, 6 e 8 della presente legge devono essere denunciati al Comune entro il 31 dicembre dell’ anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima della apertura della struttura nel caso di apertura stagionale;il Comune per motivate ragioni può richiedere la riduzione dei prezzi denunciati, subordinando all’accettazione della riduzione l’ autorizzazione a continuare l’attività . La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l’ obbligo dell’ applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.Le tabelle e i cartellini con l’ indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti e in ciascuna camera o unità abitativa.

ARTICOLO 21 Funzioni di vigilanza e controllo
Ferme restando le competenze dell’ Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’ osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.

ARTICOLO 22 Classificazione e comparazione a fini tributari
Gli alloggi utilizzati per l’ esercizio di affittacamere o per la gestione di case e appartamenti per vacanze,sono classificati dal Comune ai fini della comparazione alle categorie previste dal regio decreto legge24 novembre 1938, n. 1926, in quattro categorie sulla base della tabella di classificazione allegata alla presente legge (allegato A).Le case per ferie, gli ostelli per la gioventù sono classificati fra gli alloggi di IV categoria.

ARTICOLO 23 Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
L’ uso occasionale e per periodi non superiori ai60 giorni, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni del tempo libero senza finalità di lucro, di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva,è consentito in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previo nulla – osta del Comune.Il Comune concede il nulla – osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato le finalità sociali dell’ iniziativa e la presenza dei requisiti igienico -sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività.

ARTICOLO 24 Osservanza di norme statali e regionali
E’ fatta salva l’ osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l’ esercizio dell’ attività ricettiva,in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, e in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi e infortuni, la tutela igienico – sanitaria e l’ uso e tutela del suolo.

ARTICOLO 25 Disposizioni transitorie e finali
Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le case per ferie, gli ostelli per la gioventù , i rifugi alpini e gli esercizi di affittacamere già operanti devono essere adeguati, per poter continuare l’attività , ai requisiti della presente legge; in tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione che disciplinava precedentemente le singole attività .Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma,a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano più nella Regione Toscana le disposizioni della legge 16 giugno 1939,n. 1111 << Disciplina degli affittacamere >>, del DPR4 agosto 1957, n. 918 << Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini >> e della legge 21 marzo 1958, n. 326 << Disciplina dei complessi complementari a carattere turistico – sociale >>.

ARTICOLO 26 Sanzioni
Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sprovvisto dell’ autorizzazione,ove richiesta, o comunque trasgredisce alle disposizioni di cui all’ art. 27, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma daL. 1.000.000 a L. 3.000.000. Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge senza averne fatta preventiva dichiarazione, ove richiesta, o comunque trasgredisce alle disposizioni di cui all’ art. 27, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 500.000 a L. 1.500.000.La violazione di quanto previsto dall’ art. 5 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire900.000. L’ omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi comporta la sanzione amministrativa del pagamento a L. 50.000 a L. 150.000.L’ applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta, fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000a L. 450.000.Il superamento della capacità ricettiva consentita,fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini,comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 200.000 a L. 600.000.In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell’ attività o alla revoca dell’autorizzazione.Resta ferma l’ applicazione delle disposizioni del Codice Penale, ove le violazioni costituiscano reato.

ARTICOLO 27 Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni
L’ accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre1981, n. 689. I proventi delle sanzioni previste dall’ art. 25 della presente legge sono devoluti al Comune che ha accertatola violazione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 10 gennaio 1987
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 2 dicembre 1986 ed è promulgata per decorrenza dei termini ai sensi dell’ art. 27 dello Statuto e dell’ articolo 127 della Costituzione.

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