Normativa Bed and Breakfast

Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42 – Toscana

Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42
Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 03.04.2000

Titolo I – IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL TURISMO
Capo I – Disposizioni generali
Art. 01 – Oggetto
1. Il presente testo unico disciplina il sistema organizzativo del turismo della Regione Toscana, nonché le
strutture turistiche ricettive, le imprese e le professioni del turismo.
Art. 02 – Funzioni della Regione
1. Nella materia turismo di cui al presente testo unico come definita all’ articolo 43 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti
locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 “, sono riservati alla Regione, ferme restando
le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le sole funzioni e compiti
concernenti :
a) il concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i
rapporti con le istituzioni comunitarie;
c) l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione
vigente;
d) il coordinamento dei sistemi informativi;
e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dal
presente testo unico e dalle normative attuative del medesimo.
2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni concernenti :
a) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese, con particolare
riferimento alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l’insediamento
e lo svolgimento delle attività produttive attraverso lo sportello unico cui all’ articolo 23 del DLgs 112/1998 ;
b) la determinazione delle modalità specifiche di formazione e di attuazione degli strumenti di
programmazione negoziata sul territorio regionale per quanto attiene al raccordo con gli enti locali e con i
soggetti privati;
c) la determinazione di interventi per agevolare l’accesso al credito, la disciplina dei rapporti con gli
istituti di credito, la determinazione dei criteri dell’ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua
effettiva destinazione, ai sensi dell’ articolo 49, comma 1, del DLgs 112/1998 e con le specificazioni di cui
al comma 4 dello stesso articolo.
3. In particolare sono altresì riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo :
a) la definizione in accordo con lo Stato, ai sensi dell’articolo 44, lettera a), del DLgs 112/1998 , dei
principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo dei sistema turistico nazionale;
b) la definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell’articolo 44, lettera d), del DLgs
112/1998 .
4. La Regione, inoltre esercita le funzioni amministrative inerenti :
a) alla programmazione, allo sviluppo delle attività turistiche, all’informazione, all’accoglienza turistica sul
territorio regionale che attengono ad esigenze di carattere unitario, nonché alla definizione degli ambiti
turistici per l’informazione, l’accoglienza e la promozione turistica locale;
b) alla programmazione della spesa per l’innovazione, allo sviluppo e alla qualificazione dell’offerta
turistica, nell’ambito degli strumenti programmatori;
c) alla omogeneità dei servizi e delle attività;
d) alle attività di promozione economica nel settore del turismo, con particolare riguardo alle iniziative di
promozione della domanda turistica estera;
e) al coordinamento dell’attività di raccolta dei dati statistici svolta dai soggetti pubblici ed alla
organizzazione dei dati su scala regionale garantendo la massima diffusione degli stessi.
Art. 03 – Funzioni delle Province
1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di :
a) agenzie di viaggio e turismo;
b) formazione e qualificazione professionale;
c) pubblicità dei prezzi delle attrezzature e dei servizi ricettivi e degli stabilimenti balneari;
d) classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari;
e) raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo;
f) informazione, accoglienza e promozione turistica locale;
g) istituzione e tenuta dell’Albo delle associazioni Pro-loco.
Art. 04 – Funzioni dei Comuni
1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di :
a) esercizio delle strutture ricettive;
b) esercizio delle attività professionali;
c) accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sulle caratteristiche dell’offerta
turistica del territorio comunale.
2. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative conferite alla Regione e non ricomprese tra quelle
riservate alla Regione stessa dall’ articolo 2 o attribuite alle Province dall’ articolo 3
Art. 05 – Elenchi regionali delle attività disciplinate dal testo unico
1. Presso la Giunta regionale sono tenuti ed aggiornati, a fini di pubblicità e statistica, gli elenchi delle
imprese e delle professioni disciplinate dal presente testo unico.
2. A tal fine, i Comuni e le Province trasmettono alla Giunta regionale, ciascuno per il proprio ambito di
competenza, le informazioni relative.
Capo II – Informazione, accoglienza e promozione turistica. Le agenzie per il turismo
Art. 06 – Finalità (1)
1. Il presente capo:
a) disciplina le funzioni e i compiti della Regione, delle province e dei comuni in materia di informazione,
accoglienza e promozione turistica;
b) promuove il coordinamento delle autonomie locali e degli altri soggetti interessati.
Art. 07 – Servizi di informazione e di accoglienza turistica
1. La Regione disciplina i servizi di accoglienza turistica e di informazione sull’offerta turistica locale e sul
territorio regionale praticati in forma omogenea negli ambiti territoriali di cui all’ articolo 10
2. L’attività di accoglienza può comprendere la prenotazione, effettuata presso gli uffici di informazione, dei
servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive; tali servizi possono essere erogati da soggetti
abilitati a tale scopo.
3. La prenotazione di strutture ricettive può essere altresì effettuata direttamente dagli uffici di informazione
e accoglienza turistica esclusivamente ai turisti che accedono agli uffici medesimi.
4. I servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale sono svolti dai Comuni, anche in forma
associata, e dalle Province anche tramite le Agenzie per il turismo di cui all’ articolo 11 I servizi di
informazione e accoglienza turistica a carattere regionale sono svolti dalla Regione, dalle Province e dai
Comuni attraverso le Agenzie per il turismo.
5. Per garantire che i servizi di cui al presente articolo siano svolti con caratteristiche di omogeneità su
tutto il territorio regionale, la Regione, con il regolamento di attuazione del presente testo unito, disciplina :
a) le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica in relazione al carattere regionale e
locale e gli standard dei relativi servizi;
b) i segni distintivi a seconda del carattere regionale o locale degli uffici di informazione e accoglienza
turistica;
c) le condizioni e le garanzie per l’affidamento dei servizi di cui al presente articolo, da parte della
Regione, degli Enti locali e delle Agenzie per il turismo a soggetti terzi.
Art. 08 – Attività di promozione turistica
1. Le attività di promozione turistica locale sono svolte da Comuni e Province tramite le Agenzie per il
Turismo. Si intendono per attività di promozione turistica locale le iniziative tese alla conoscenza e alla
valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici da attuare in ambito nazionale, nel quadro della
programmazione regionale. L’Agenzia regionale per la promozione economica della Toscana di cui alla
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 “Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana
(APET)”, nell’esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi delle Agenzie per il turismo per iniziative che
richiedono specifici riferimenti all’offerta locale.
2. Per lo svolgimento delle attività di promozione della conoscenza delle risorse e dei servizi turistici offerti
nel territorio di rispettiva competenza, gli Enti Locali, le Agenzie per il turismo e la Regione concertano i
propri interventi al fine di garantire l’immagine unitaria degli ambiti territoriali di cui all’ articolo 10 , anche in
collaborazione con le rappresentanze degli operatori del settore.
3. La Regione, attraverso il piano regionale per lo sviluppo economico di cui alla legge regionale 20 marzo
2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), definisce gli obiettivi e le
modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo promuovendo la necessaria integrazione
tra gli interventi dei soggetti pubblici e dei soggetti privati, nonché le modalità per garantire il raccordo tra
l’attuazione dei programmi di attività delle agenzie per il turismo e quelli dell’agenzia di promozione
economica della Toscana. (2)
4. La Provincia adotta un piano triennale, sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 3, come
riferimento per l’attività delle Agenzie per il turismo.
Art. 09 – Razionalizzazione delle attività di competenza degli Enti locali in materia di turismo
1. Oltre alle attività di cui agli articoli 7 e 8, le Province e i Comuni, al fine di garantire le migliori e più facili
condizioni di accesso ai servizi, possono svolgere le attività di rispettiva competenza in materia di turismo di
cui agli articoli 3 e 4 legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale
delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio,
turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ” ed i servizi ad esse
connesse, avvalendosi delle Agenzie per il turismo.
Art. 10 – Ambiti turistici
1. Gli ambiti territoriali individuati nella tabella di cui all’Allegato A, comprendenti i Comuni ivi elencati,
costituiscono ambito ottimale per l’esercizio dei compiti e delle funzioni disciplinati dal presente capo.
Art. 11 – Agenzie per il turismo (3)
1. In ogni ambito territoriale di cui all’ articolo 10 è istituita una agenzia per il turismo (APT).
2. L’APT ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e di
gestione.
3. La provincia esercita sull’APT le funzioni amministrative e di controllo disciplinate dal presente capo.
4. All’APT si applicano le norme in materia di contabilità, bilancio, attività contrattuale e patrimonio della
provincia.
5. Nel caso in cui l’ambito territoriale di competenza dell’APT comprenda il territorio di più province, le
province interessate indicono una conferenza di servizi al fine di decidere a quale provincia attribuire le
funzioni amministrative e di controllo sull’APT. Nel caso di mancata intesa tra le province, la Regione
individua la provincia competente.
6. L’APT, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 7 e 8 , espleta in particolare, anche per conto
della Regione, i seguenti compiti :
a) fornisce servizi di informazione e di assistenza turistica nell’ambito del proprio territorio e istituisce gli
uffici di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale ove previsti;
b) provvede alla promozione e valorizzazione delle località turistiche e del relativo patrimonio culturale,
artistico, storico, paesaggistico, ambientale, nonché dei servizi turistici presenti;
c) promuove, coordina ed attua attività di interesse turistico nel proprio ambito territoriale, anche in
collaborazione con altre APT, con enti pubblici e con associazioni locali.
d) svolge attività di informazione e animazione nei confronti delle imprese e degli enti locali.
7. L’APT non può concedere contributi per iniziative turistiche promosse ed organizzate da altri soggetti.
Art. 12 – Organi dell’APT
1. Sono organi dell’APT :
a) il Direttore;
b) il Collegio dei revisori.
2. La nomina degli organi dell’APT compete al Presidente della Provincia. Tali nomine devono essere
effettuate entro tre mesi dall’entrata in carica del Presidente della Provincia.
Art. 13 – Direttore
1. Il Presidente della Provincia nomina il direttore, previa procedura di selezione mediante avviso pubblico
tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità nell’organizzazione e amministrazione di enti e
organismi pubblici o privati del settore turistico. Il direttore svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di
durata in carica del Presidente della Provincia e comunque fino alla nomina del nuovo direttore ai sensi dell’
articolo 12
2. Il rapporto di lavoro continuativo ed esclusivo con il direttore è regolato dalla Provincia.
3. Non possono essere nominati direttore i consiglieri e gli assessori regionali, i componenti degli organi di
altri enti regionali, nonché, con riferimento all’ambito territoriale della APT, i Sindaci, i Presidenti delle
Province, i Presidenti delle Comunità montane, i membri dei Consigli e delle Giunte di tali enti. Non possono
essere nominati direttore i titolari, gli amministratori ed i dipendenti di imprese turistiche nell’ambito del
territorio regionale.
4. Il rapporto di lavoro è risolto anticipatamente dalla Provincia con provvedimento che dichiara la
decadenza dalla nomina di direttore, per uno dei seguenti motivi :
a) grave perdita del conto economico per due anni consecutivi,
b) gravi violazioni di norme di legge;
c) inadempienze degli indirizzi contenuti nel programma di attività dell’APT;
d) gravi irregolarità nella gestione, tali da compromettere il buon funzionamento dell’Agenzia;
e) sopravvenuta causa di incompatibilità;
f) mancata predisposizione del programma di attività e del bilancio di previsione nei termini di legge.
5. L’atto di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del direttore è adottato dal Presidente della
Provincia.
Art. 14 – Compiti del direttore
1. Il direttore rappresenta legalmente l’APT, è responsabile dell’elaborazione e dell’attuazione dei
programmi dell’Agenzia ed esercita conseguentemente tutti i poteri di amministrazione.
2. Entro il 30 settembre, il direttore predispone, sulla base del piano triennale della provincia di cui all’
articolo 8 , comma 4, nel rispetto del piano regionale per lo sviluppo economico di cui alla r. 35/2000 , la
proposta di programma di attività dell’APT. La provincia, tenuto conto del parere del Comitato turistico di
indirizzo di cui all’ articolo 17 , provvede all’approvazione di tale programma entro trenta giorni dalla
comunicazione. In mancanza di specifica determinazione entro detto termine, il programma si intende
approvato. (4)
3. Il programma dell’APT è finalizzato allo sviluppo e alla promozione del prodotto turistico locale, ai sensi
dell’ articolo 8 A tal fine, il programma tiene conto delle peculiarità turistiche presenti nel territorio di
competenza e della rilevanza turistica delle diverse località in relazione alla loro ricettività. Il programma di
attività dell’APT assume come riferimento il metodo della concertazione tra soggetti pubblici e privati operanti
nel settore.
3 bis. Il direttore predispone il bilancio, e il conto consuntivo dell’APT. La provincia entro trenta giorni dalla
comunicazione provvede all’approvazione. In mancanza di specifica determinazione entro detto termine, il
bilancio e il conto consuntivo si intendono approvati. (5)
Art. 15 – Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili. Il
Collegio è nominato dal Presidente della Provincia che ne individua anche il Presidente, entro la data della
nomina del direttore dell’APT Il Collegio dei revisori svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata
in carica del Presidente della Provincia.
2. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti amministrativi dell’APT sotto il profilo della legittimità contabile
e amministrativa.
3. Gli atti soggetti al controllo sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro il giorno successivo
a quello della loro adozione.
4. L’atto di controllo consiste nell’apposizione del visto di legittimità contabile e amministrativa, da
effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.
5. Nell’ipotesi in cui il Collegio dei revisori, anziché apporre il visto di legittimità, manifesti rilievi sugli atti, se
il direttore ritiene di adeguarsi a detti rilievi adotta i provvedimenti conseguenti, dandone immediata notizia al
Collegio stesso. In caso contrario, il direttore è, comunque, tenuto a motivare al Collegio le proprie
valutazioni, notificando la conferma dell’atto e dandone comunicazione al Presidente della Provincia.
6. Per quanto attiene alle condizioni di incompatibilità dei membri del Collegio dei revisori, valgono le
disposizioni previste per il direttore definite dall’ articolo 13 , comma 3.
Art. 16 – Sostituzione degli organi dell’APT
1. La nomina del direttore e dei membri del Collegio dei revisori in sostituzione di quelli decaduti,
dimissionari o deceduti deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data della decadenza, delle
dimissioni o del decesso.
2. In attesa della nomina del nuovo direttore il Presidente della Provincia provvede al commissariamento
dell’APT
Art. 17 – Comitato turistico di indirizzo (C.T.I.)
1. Le province, i comuni e le comunità montane ricompresi negli ambiti territoriali di cui all’ articolo 10 , e le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, nonché le
rappresentanze delle associazioni delle imprese e dei lavoratori operanti nel settore del turismo e delle
associazioni pro-loco presenti sul territorio, costituiscono, in ciascun ambito, il Comitato turistico d’indirizzo
(CTI). Il CTI resta in carica per l’intera durata del mandato amministrativo del Presidente della provincia. (6)
2. Una apposita conferenza di servizi tra gli enti pubblici e le associazioni di cui al comma 1, disciplinata ed
indetta dalla provincia, definisce le norme che determinano :
a) la composizione del CTI, da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri, di cui almeno il 40
per cento riservato alle rappresentanze delle imprese e dei lavoratori;
b) le modalità di funzionamento del CTI. (6)
3. Qualora la conferenza di servizi non adotti le previste determinazioni, provvede la Provincia in via
sostitutiva.
4. Entro sessanta giorni dalle determinazioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, o dalle
determinazioni della Provincia adottate in via sostitutiva, la Provincia insedia il C.T.I.
5. Qualora, entro i termini previsti, la Provincia non possa insediare il C.T.I. in quanto non sia pervenuta la
designazione di almeno il cinquanta per cento dei membri dello stesso, le relative funzioni sono svolte dalla
Provincia fino a quando non sia validamente insediato il C.T.I.
6. Spetta al C.T.I .:
a) esprimere parere obbligatorio sul programma annuale di attività dell’APT;
b) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo;
c) definire gli indirizzi operativi utili a garantire il migliore raggiungimento degli obiettivi;
d) valutare lo stato di attuazione del programma di attività; a tal fine, il direttore trasmette, ogni quattro
mesi, al C.T.I. una relazione sull’andamento delle attività e sullo stato di attuazione del programma
annuale.
7. Nel caso in cui il C.T.I. non esprima i pareri di cui al comma 6, lettere a) e b), entro venti giorni dal
ricevimento della formale richiesta, la Provincia provvede all’approvazione degli atti, prescindendo dal parere
del C.T.I.
Art. 18 – Personale
1. La Giunta regionale, con proprio atto da adottarsi previa intesa con la Provincia interessata, sentite le
Organizzazioni sindacali, stabilisce i contingenti complessivi di personale di organico per l’esercizio delle
funzioni di ciascuna delle ex Aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9
“Organizzazione turistica della Regione Toscana”.
2. Dalla data di decorrenza della nomina del direttore, il personale in servizio a tempo indeterminato
presso le Aziende di promozione turistica costituite ai sensi della LR 9/1988 , è inserito nel ruolo provinciale
di competenza, con la salvaguardia del trattamento giuridico ed economico acquisito nel ruolo regionale. Al
personale regionale trasferito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’ articolo 150 della legge
regionale 21 agosto 1989, n. 51 , “Testo unico della legge sul personale” con oneri a carico della Regione. Al
personale trasferito si applicano i benefici relativi agli assegni di mobilità previsti dalle norme vigenti. Il
personale in servizio presso le Aziende di promozione turistica di cui alla LR 9/1988 all’entrata in vigore della
legge regionale 14 ottobre 1999, n. 54 “Norme di riordino delle funzioni amministrative in materia di
informazione, accoglienza e promozione turistica locale della Regione Toscana. Istituzione delle Agenzie per
il Turismo” è destinato alle corrispondenti APT di cui all’articolo 11.
3. Il personale del ruolo unico regionale compreso nel contingente di cui al comma 1, è trasferito, con il
corrispondente posto di pianta organica, ed il relativo finanziamento, alla Provincia di competenza. Sono,
inoltre, trasferiti alla Provincia i posti vacanti di tale contingente, con i relativi finanziamenti. Contestualmente,
con le procedure previste dall’ articolo 32 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 “Recepimento del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 – Modifiche all’ordinamento della dirigenza e della struttura
operativa regionale”, la Giunta regionale provvede alla corrispondente riduzione della propria dotazione
organica.
4. Le dotazioni organiche delle APT sono successivamente definite da parte di ciascuna Provincia.
In tali dotazioni confluisce il personale trasferito ai sensi del comma 3.
5. Nel caso di scioglimento delle APT, il personale in servizio presso tali organismi rimane nel ruolo
provinciale di appartenenza.
Art. 19 – Successione nei rapporti delle Aziende di promozione turistica costituite ai sensi della legge
regionale 23 febbraio 1988 n. 9 “Organizzazione turistica della Regione Toscana”
1. Con deliberazione della Giunta regionale è regolato il subingresso delle Province nel patrimonio delle
Aziende di promozione turistica costituite ai sensi della LR 9/1988
2. Il patrimonio immobiliare strettamente connesso con le attività di cui alla presente legge è trasferito alle
Province per lo svolgimento delle relative funzioni. Il restante patrimonio, non trasferito alle Province, rimane
acquisito al patrimonio regionale. Al trasferimento dei beni si provvede mediante verbali di consegna
sottoscritti dalle parti. Tali verbali costituiscono titolo per le volture e le trascrizioni.
3. Ai fini di cui al comma 2, è istituita apposita commissione paritetica tra Regione e Province che
provvede all’individuazione dei beni delle Aziende di promozione turistica da trasferire alle Province.
4. I beni patrimoniali trasferiti alle Province ai sensi dei precedenti commi, hanno vincolo di destinazione
per le attività delle APT; eventuali rendite e proventi derivanti da tali beni devono essere obbligatoriamente
destinati al bilancio delle APT
5. Le APT di cui all’articolo 11, succedono nei rapporti attivi e passivi alle Aziende di promozione turistica
costituite ai sensi della LR 9/1988 , al momento dell’insediamento del direttore dell’APT
Art. 20 – Finanziamenti
1. La Regione determina l’entità dello stanziamento da destinare a ciascuna APT per lo svolgimento delle
attività di cui al presente capo. Lo stanziamento non potrà, comunque, essere inferiore alla somma totale
degli importi destinati alle spese di personale, di funzionamento e di attività di ciascuna Azienda di
promozione turistica costituita ai sensi della LR 9/1988 , previsti dal bilancio di previsione della Regione per
l’esercizio finanziario 1995.
2. La somma di cui al comma 1, è erogata dalla Regione alla Provincia a cui l’APT è funzionalmente
collegata, con vincolo di destinazione.
3. La Regione, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stanzia per le attività
richiamate al comma 1 svolte dalle APT, le somme necessarie, calcolate secondo le modalità definite al
comma 1 ed aumentate in rapporto al tasso di inflazione programmata per l’anno di riferimento. La Regione
istituisce un apposito capitolo di spesa denominato “Finanziamenti per le Agenzie per il Turismo per lo
svolgimento delle attività di informazione e promozione turistica locale”.
4. Le APT provvedono alle spese di funzionamento e di attività anche mediante :
a) contributi da parte delle Province, dei Comuni, di altri enti pubblici e di privati, connessi all’esercizio
dei compiti istituzionali svolti;
b) rendite e proventi patrimoniali di gestione;
c) finanziamenti e rimborsi della Regione Toscana e (7) dell’Agenzia di promozione economica di cui all’
articolo 28 della LR 87/1998, in funzione di specifici incarichi affidati;
d) proventi dei servizi erogati, corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli enti locali, di
altri enti pubblici e di privati, connessi all’esercizio di incarichi;
e) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;
f) ulteriori eventuali entrate.
Art. 21 – Poteri sostitutivi
1. In caso di accertata inadempienza delle Province nell’esercizio delle funzioni conferite con la presente
legge, si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 6 della LR 87/1998.
Art. 22 – Riconoscimento delle Associazioni Pro-loco
1. La Regione riconosce le associazioni Pro-loco quali strumenti di promozione dell’accoglienza turistica. A
tal fine, le Pro-loco cooperano con gli Enti locali per :
a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse
turistiche locali;
b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e
cultura locali;
c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno, dei turisti;
d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione.
2. Presso le Province sono istituiti gli albi provinciali delle associazioni Pro-loco.
3. La Regione, con il regolamento di attuazione, disciplina le modalità e le condizioni per l’espletamento
delle attività di cui al comma 1. Con lo stesso regolamento, è disciplinata la tenuta dell’albo provinciale delle
associazioni Pro-loco.
Art. 23 – Norme transitorie
1. Fino alla nomina dei direttori delle APT, gli amministratori straordinari ed i Collegi dei revisori delle
Aziende di promozione turistica costituite ai sensi della LR 9/1988 , istituiti con legge regionale 18 novembre
1998, n. 84 “Scioglimento dei consigli di amministrazione delle Aziende di Promozione Turistica di cui alla
LR 23 novembre 1988, n. 9 “, svolgono le funzioni loro attribuite dalla medesima LR 84/1998 A tali organi
continuano ad essere corrisposte le indennità di carica ed i rimborsi spese corrisposti alla data del 30 giugno
1999.
2. I dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della LR 54/1999 presso le Agenzie di promozione
turistica con la qualifica di direttore conservano il diritto di optare per la permanenza nel ruolo della Regione,
qualora non siano nominati direttori delle APT Tale opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dalla
nomina del direttore.
3. I rappresentanti delle Comunità Montane entrano a far parte dei Comitati turistici di indirizzo di cui all’
articolo 17 , a partire dal rinnovo dei Comitati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Titolo II – IMPRESE TURISTICHE
Capo I – Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 24 – Oggetto
1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di
servizi per l’ospitalità :
a) alberghi;
b) residenze turistico – alberghiere;
c) campeggi;
d) villaggi turistici;
e) aree di sosta;
f) parchi di vacanza.
2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma
1 e delle loro dipendenze e i criteri per la loro classificazioni.
3. Il regolamento di cui al comma 2 determina caratteristiche tecniche e specifiche modalità di esercizio
delle strutture ricettive.
Art. 25 – Ripartizione delle competenze e informazioni
1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai Comuni. Le Province esercitano le
funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui al presente capo.
2. I Comuni e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni
svolte in attuazione del presente capo.
Sezione II – Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive
Art. 26 – Alberghi
1. Sono alberghi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili
o parti di stabili, forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.
2. Possono assumere la denominazione di “motel” gli alberghi ubicati nel vicinanze di grandi vie di
comunicazione o di porti e approdi turistici, i quali risultino attrezzati per la sosta e l’assistenza delle
autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei “motel” sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento
carburanti e riparazione.
3. Possono assumere la denominazione di “villaggio albergo” gli alberghi caratterizzati dalla
centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in
un’area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
4. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio
autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 (8) per cento di quella
complessiva dell’esercizio.
Art. 27 – Residenze turistico – alberghiere
1. Sono residenze turistico – alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico,
ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o
più locali e dotate di servizio autonomo di cucina. Le residenze turistico-alberghiere possono disporre di
ristorante, bar e altri servizi accessori.
2. Nelle residenze turistico – alberghiere i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il
vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare
superiore al 40 (9) per cento di quella complessiva dell’esercizio.
Art. 28 – Dipendenze
1. Salva l’ipotesi del “villaggio albergo” nel caso in cui l’attività ricettiva di cui agli articoli 26 e 27 venga
svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito “casa madre” lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad
alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria nonché gli altri servizi generali a
disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti “dipendenze”.
Art. 29 – Campeggi (10)
1. Sono campeggi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate
per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. I
campeggi possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.
2. E’ consentita in non più del 40 per cento delle piazzole l’installazione di strutture temporaneamente
ancorate al suolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio nell’area autorizzata, allestite dal titolare
o gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento.
3. Nei campeggi già esistenti al 5 dicembre 1997 o per i quali a tale data fosse già stata presentata
domanda di autorizzazione, è consentito mantenere la presenza di un numero di piazzole, interessate da
strutture allestite dal titolare o gestore, fino a un massimo di trenta, ove già autorizzate.
4. Nei campeggi è consentito l’affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l’intera durata del
periodo di apertura della struttura.
Art. 30 – Villaggi turistici
1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree
recintate con strutture temporaneamente o permanentemente ancorate al suolo allestite dal titolare o gestore
e messe a disposizione per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di
pernottamento. I villaggi turistici possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.
2. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di
pernottamento, purché in misura non superiore al 40 (11) per cento del numero complessivo delle piazzole.
3. Abrogato. (12)
4. Nei villaggi turistici è consentito l’affitto di non più dei quaranta per cento delle piazzole per l’intera
durata del periodo di apertura della struttura.
Art. 31 – Aree di sosta
1. Sono aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di
cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti
provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio
delle sole persone ospitate.
Art. 32 – Parchi di vacanza
1. Sono denominati parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l’affitto della
piazzola ad un unico equipaggio per l’intera durata del periodo di apertura della struttura.
2. Nei parchi di vacanza è consentito, per non più del quaranta per cento delle piazzole, l’affitto delle
piazzole stesse per periodi inferiori a quelli di apertura della struttura.
Art. 33 – Divieti di vendita e affitto
1. Nei campeggi, nei villaggi turistici, nelle aree di sosta e nei parchi di vacanza è vietata la vendita
frazionata delle piazzole e delle strutture ancorate al suolo che insistono sulla piazzola, ovvero l’affitto delle
stesse per periodi pluriennali o indeterminati.
Sezione III – Procedura e criteri di classificazione (13)
Art. 34 – Denuncia di inizio attività (14)
1. L’esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è subordinato alla denuncia di inizio attività al
comune ove è ubicata la struttura, attestante l’esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 34 bis e dal
regolamento di cui all’articolo 158, e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e
sanità, urbanistica e edilizia.
2. La denuncia di inizio attività può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli
alloggiati, agli ospiti delle persone alloggiate e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione
di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, pellicole per uso
fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli.
3. La denuncia può essere fatta da persone fisiche, enti, associazioni, società. Nel caso in cui il
denunciante non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore
possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 34 bis.
4. Il comune entro cinque giorni dal ricevimento trasmette alla provincia e all’azienda unità sanitaria locale
competenti copia della denuncia di inizio attività e relative variazioni.
Art. 34 bis – Requisiti (15)
1. Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti sono in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti
per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’ articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
3. L’esercizio dell’attività è subordinato altresì all’esistenza, nella struttura ricettiva, dei seguenti requisiti:
a) requisiti obbligatori previsti per il livello minimo di classificazione dal regolamento di cui all’ articolo
158 ;
b) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto; è consentita la sistemazione
temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;
c) superficie minima di 14 metri quadrati nelle camere con due posti letto, con l’aggiunta di 6 metri
quadrati per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; è consentita la sistemazione temporanea di un
letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;
d) altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere,
compresi i rapporti areoilluminanti, prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.
4. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente testo unico in
assenza dei requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) e d).
5. L’attività è esercitata nell’osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali
siglati a livello territoriale.
Art. 35 – Classificazione (16)
1. Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo possiedono le caratteristiche e i requisiti specificati
nel regolamento di cui all’ articolo 158 In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono
classificati :
a) gli alberghi e le loro dipendenze con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
b) i campeggi e i parchi di vacanza con un numero di stelle variabile da uno a quattro;
c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici con un numero di stelle variabile
da due a quattro.
2. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione
dell’interessato all’atto della denuncia di inizio attività di cui all’ articolo 34
Art. 36 – Rettifica della classificazione (17)
1. La provincia in ogni momento verifica d’ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva
corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accerti che la struttura ricettiva possieda i requisiti di
una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all’interessato
procede alla rettifica della classificazione. Il provvedimento della provincia è trasmesso al comune.
Sezione IV – Norme particolari
Art. 37 – Insediamenti occasionali
1. Non è soggetto alle disposizioni di cui al presente testo unico l’insediamento occasionale di tende o di
altri mezzi di soggiorno mobile.
Art. 38 – Autorizzazione per campeggi temporanei
1. Il Comune può consentire, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali
indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e
dell’ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni :
a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;
b) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi
senza scopo di lucro.
2. Il Comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.
2 bis. I campeggi temporanei non sono tenuti alla comunicazione dei prezzi. (18)
Art. 39 – Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa
1. Gli enti, le associazioni, le cooperative e comunque tutti (19) gli organismi operanti senza scopo di lucro
per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possono
organizzare e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, campeggi o villaggi turistici riservati ad
ospitare esclusivamente i propri associati. Tali disposizioni si applicano anche a enti ed aziende per il
soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
2. Le strutture di cui al comma 1 non sono soggette a classificazione. Tali strutture devono possedere
almeno i requisiti previsti per i campeggi classificati con una stella ovvero per i villaggi turistici classificati con
due stelle.
3. La denuncia di inizio attività per uno degli insediamenti di cui al comma 1 contiene l’indicazione dei
fruitori abilitati all’utilizzazione della struttura. (20)
Sezione V – Vigilanza e sanzioni
Art. 40 – Compiti di vigilanza e di controllo
1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono
esercitate dal Comune e dalla Provincia nell’ambito delle rispettive competenze.
Art. 41 – Cessazione dell’attività (21)
1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di
classificazione previsto dal regolamento di cui all’ articolo 158 , il comune dispone la cessazione dell’attività,
salvo che fissi un termine entro il quale l’interessato provveda a conformare l’attività stessa alla normativa
vigente.
2. Il provvedimento di cessazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di
una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti
ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
3. Il comune dispone la cessazione dell’attività altresì qualora venga meno alcuno dei requisiti previsti
dalla legge per il titolare o gestore.
Art. 42 – Sanzioni amministrative (22)
1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo senza aver effettuato la denuncia
di inizio attività o è sprovvisto dell’autorizzazione di cui all’ articolo 38 è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:
a) chi contravvenga a quanto previsto dai seguenti articoli:
1) articolo 29 , commi 2, 3, 4;
2) articolo 30 , commi 2 e 3;
3) articolo 32 , comma 2;
4) articolo 33 ;
5) articolo 44 , comma 1;
b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:
a) chi pubblicizzi, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a
quello posseduto;
b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura,
ometta di dichiarare tale circostanza in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del titolo
II, capo IV;
c) chi doti i locali e gli spazi destinati all’alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello
comunicato con la denuncia di inizio attività.
4. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi violi gli obblighi di
cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le
relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
Sezione VI – Norme transitorie
Art. 43 – Norma transitoria per i campeggi e villaggi turistici
1. I campeggi e i villaggi turistici già autorizzati in deroga, ai sensi dell’ art. 25, commi 4 e 5, della legge
regionale 29 ottobre 1981 n. 79 “Disciplina e classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici”, che si
trovino nell’impossibilità tecnica dell’adeguamento ai requisiti stabiliti dal presente testo unico e dal relativo
regolamento di attuazione, mantengono la classificazione già attribuita fino al 31 dicembre 2008.
2. I campeggi e i villaggi turistici già autorizzati alla data dell’entrata in vigore della legge regionale 12
novembre 1997, n. 83 “Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive” devono
adeguare le proprie strutture e i propri servizi alle disposizioni previste dal regolamento di attuazione della
stessa legge o dal regolamento di attuazione del presente testo unico entro e non oltre il 31 dicembre 2000 e
fino a tale data possono mantenere la classificazione in essere.
Art. 44 – Norma transitoria per i campeggi stanziali
1. I campeggi di cui alla legge regionale n. 83/1997 , nei quali è praticato, in più del 55% delle piazzole,
l’affitto ad un unico equipaggio per l’intera durata dell’intero periodo di apertura della struttura e che ne
abbiano dato regolare comunicazione al Comune, possono mantenere la denominazione aggiuntiva di
“stanziale”, con l’obbligo di pubblicizzazione anche nelle insegne di tale condizione, dall’1 gennaio 2000 al
31 dicembre 2000.
2. Entro il 31 dicembre 2000, i campeggi di cui al comma 1 possono chiedere al Comune il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio di “parco di vacanza”. Il Comune decide sull’accoglimento delle domande
entro sessanta giorni.
Capo II – Altre strutture ricettive
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 45 – Oggetto
1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di
servizi per l’ospitalità:
a) strutture ricettive extra – alberghiere per la ospitalità collettiva:
1) case per ferie;
2) ostelli per la gioventù;
3) rifugi alpini;
4) bivacchi fissi;
5) rifugi escursionistici;
b) strutture ricettive extra – alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:
1) esercizi di affittacamere,
2) case e appartamenti per vacanze;
3) residenze d’epoca;
c) residence.
2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma
1.
Art. 46 – Ripartizione delle competenze e informazioni
1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai Comuni. Le Province esercitano le
funzioni amministrative relative alla classificazione dei residence.
2. I Comuni e le Province sono tenuti a scambiarsi informazioni circa lo svolgimento delle rispettive
funzioni in attuazione del presente capo.
Sezione II – Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva
Art. 47 – Case per ferie e rifugi escursionistici
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma
autogestita, di persone o gruppi gestite al di fuori di normali canali commerciali, dai soggetti di cui all’articolo
51. Le case per ferie gestite da privati possono ospitare esclusivamente le categorie di persone indicate
nella denuncia di inizio attività, (23) come previsto dall’ articolo 53
2. Le strutture ricettive che possiedono i requisiti igienico-sanitari delle case per ferie, idonee a offrire
ospitalità e ristoro ad escursionisti in luoghi collegati direttamente alla viabilità pubblica, anche in prossimità
di centri abitati, possono assumere la denominazione di rifugi escursionistici.
Art. 48 – Ostelli per la gioventù
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno ed il
pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori.
Art. 49 – Rifugi alpini
1. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi
favorevoli ad ascensioni raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica.
Art. 50 – Bivacchi fissi
1. I locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli
alpinisti sono denominati bivacchi fissi.
2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.
Art. 51 – Soggetti legittimati alla gestione
1. Le strutture ricettive di cui alla presente sezione possono essere gestite da privati, soggetti pubblici,
associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali,
assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il
gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al
titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti
da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’ articolo 2, comma 3, del DPR
252/1998 .
3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata solo nei confronti dei soci,
fatta eccezione per i rifugi alpini.
4. Abrogato. (24)
Art. 52 – Procedura per lo svolgimento delle attività previste nella sezione II (25)
1. L’esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla denuncia di inizio
attività al comune ove è ubicata la struttura attestante l’esistenza dei requisiti previsti dall’ articolo 34 bis ,
commi 1, 2 e 5, e dal regolamento di cui all’articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia
di sicurezza e di igiene e sanità.
2. La denuncia di inizio attività può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli
alloggiati e agli ospiti delle persone alloggiate.
3. Per la denuncia di inizio attività si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 34 , commi 3 e 4.
4. E’ consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non
superiore a dodici anni.
Art. 53 – Norme particolari per la denuncia di inizio attività di case per ferie, rifugi e bivacchi (26)
1. Per le case per ferie, la denuncia di inizio attività individua i soggetti cui la struttura è destinata.
2. Per i rifugi, qualora trattasi di rifugi con custodia, all’atto della denuncia di inizio attività è indicato il
nominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestore stesso, sottoscrive la denuncia di inizio
attività per accettazione.
3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso ne dà comunicazione al comune, specificandone
l’ubicazione.
Sezione III – Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della
civile abitazione
Art. 54 – Requisiti
1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere i requisiti strutturali
ed igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione
del presente capo.
2. L’utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta modifica di
destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistici.
Art. 55 – Affittacamere (27)
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una
capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso appartamento, nelle quali sono
forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli
affittacamere che oltre all’alloggio somministrano la prima colazione possono assumere la denominazione di
“bed & breakfast”.
Art. 56 – Case e appartamenti per vacanze
1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate
di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti,
senza offerta di servizi centralizzati. (28)
2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i servizi essenziali per il
soggiorno degli ospiti come definiti nel regolamento di attuazione.
3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione
di cibi e bevande e l’offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.
4. Agli effetti del presente testo unico si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione
non occasionale e organizzata di una (29) o più case o appartamenti ad uso turistico.
Art. 57 – Locazioni ad uso turistico
Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le locazioni concluse ai sensi dell’ articolo 1,
comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili ad uso abitativo”.
Art. 58 – Residenze d’epoca
1. Sono residenze d’epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico
– architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ) , (30) che offrono alloggio in
camere e unità abitative, con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.
2. Nelle residenze d’epoca possono essere somministrati alimenti e bevande nel rispetto delle normative
statali vigenti.
3. I servizi minimi offerti dalle residenze d’epoca sono quelli degli affittacamere e delle case e appartamenti
per vacanze.
4. Gli alberghi e le residenze turistico – alberghiere di cui agli articoli 26 e 27, nonché gli alloggi agrituristici
di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) , (30) che
rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico, possono assumere la
denominazione di “residenze d’epoca”, mantenendo gli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi, le
residenze turistico – alberghiere e gli alloggi agrituristici.
Art. 59 – Disposizioni concernenti i soggetti gestori
1. È obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura non sia persona
fisica. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti
personali richiesti al titolare o gestore.
2. Abrogato. (31)
Art. 60 – Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività previste nella sezione terza
1. L’esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla presentazione al Comune
in cui si intende svolgere l’attività di una denuncia di inizio della stessa ai sensi degli articoli 58 e seguenti
della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
accesso agli atti” attestante l’esistenza dei requisiti soggettivi e della struttura previsti dalla presente legge.
2. A tal fine il denunciante deve indicare :
a) generalità e denominazione del denunciante;
b) generalità dell’eventuale rappresentante legale;
c) il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del TUl.p.s. approvato con RD 773/1931 e
successive modificazioni; in caso di nomina di un rappresentante legale i requisiti devono essere posseduti
anche da quest’ultimo;
d) Abrogata. (32)
e) l’esistenza nelle strutture dei requisiti previsti per le case di civile abitazione.
3. Abrogato. (33)
4. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni relative alla struttura e ai servizi offerti :
a) ubicazione e caratteristiche;
b) servizi offerti;
c) numero dei posti letto e delle unità abitative;
d) servizi igienici a disposizione degli ospiti;
e) periodi di apertura.
5. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è inoltre tenuto a comunicare al
Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per
la gestione.
Art. 61 – Esercizio non professionale dell’attività di affittacamere
1. Coloro che esercitano, non professionalmente, l’attività di affittacamere nella casa ove hanno la propria
residenza e domicilio sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui all’ articolo 75
(34)
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti comunque alla denuncia di cui all’articolo 60.
Sezione IV – Definizione e caratteristiche dei residence
Art. 62 – Residence
1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, aventi i
requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata, corredata e dotata di
servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche
centralizzati.
2. Le unità immobiliari devono essere ubicate in stabili a corpo unico od a più corpi.
Art. 63 – Classificazione e revisione della classificazione (35)
1. I residence sono classificati con un numero di chiavi variabili da due a quattro sulla base della tabella di
classificazione ad essi relativa prevista nel regolamento di cui all’ articolo 158
2. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione
dell’interessato.
3. La provincia in ogni momento verifica d’ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva
corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accerti che la struttura ricettiva possieda i requisiti di
una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all’interessato
procede alla rettifica della classificazione. Il provvedimento della provincia è trasmesso al comune.
Art. 64 – Procedura per lo svolgimento dell’attività (36)
1. L’esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla denuncia di inizio
attività al comune ove è ubicata la struttura attestante l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 34 bis,
commi 1, 2 e 5 ,e dal regolamento di cui all’articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia
di sicurezza e di igiene e sanità.
2. La gestione di residence può comprendere la somministrazione di bevande.
3. Per la denuncia di inizio attività si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 3 e 4.
4. E’ consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non
superiore a dodici anni.
Sezione V – Uso occasionale a fini ricettivi
Art. 65 – Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
1. È consentito, previo nulla osta del Comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi
nell’arco dell’anno solare, l’uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da
parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento
di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei
requisiti igienico – sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività. Al rilascio del
nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso di cui all’ articolo 61 della LR 9/1995.
Sezione VI – Vigilanza e sanzioni
Art. 66 – Compiti di vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono
esercitate dal Comune e dalla Provincia nell’ambito delle rispettive competenze.
Art. 67 – Cessazione dell’attività (37)
1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di
classificazione previsto dal regolamento di cui all’articolo 158, il comune dispone la cessazione dell’attività,
salvo che fissi un termine entro il quale l’interessato provveda a conformare l’attività stessa alla normativa
vigente.
2. Il provvedimento di cessazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di
una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti
ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
3. Il comune dispone la cessazione dell’attività altresì qualora venga meno alcuno dei requisiti previsti
dalla legge per il titolare o gestore.
Art. 68 – Sanzioni amministrative. (38)
1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo senza aver provveduto alla denuncia di
inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.
2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi
alpini, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro.
3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:
a) chi ospita all’interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella denuncia di inizio
attività;
b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione, ove prevista.
4. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi violi gli obblighi di
cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento di cui all’articolo 158 non altrimenti
sanzionati.
5. Chi somministra alimenti e bevande in violazione delle prescrizioni del presente capo è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro :
a) chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello
posseduto;
b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento di cui all’articolo 158 per il tipo di
struttura.
7. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le
relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
Capo III – Stabilimenti balneari
Art. 69 – Stabilimenti balneari
1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste sulla riva del mare, di laghi o di fiumi attrezzate per la
balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.
2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la
somministrazione di alimenti e bevande e per l’esercizio delle attività connesse alla balneazione, come le
cure elioterapiche e termali, le attività sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative
autorizzazioni.
3. Il comune nel proprio regolamento, sentita l’azienda unità sanitaria locale, determina le deroghe, per
eccezionali esigenze ambientali e morfologiche, ai requisiti fissati per gli stabilimenti dal regolamento di cui
all’articolo 158. (39)
Art. 70 – Obblighi amministrativi (40)
1. L’apertura di stabilimenti balneari è soggetta a denuncia di inizio attività da parte dell’interessato al
comune.
2. Il comune trasmette, entro cinque giorni, alla provincia e all’azienda unità sanitaria locale copia della
denuncia di inizio attività.
Art. 71 – Compiti di vigilanza e controllo (41)
1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono
esercitate dal comune.
Art. 72 – Sanzioni amministrative (42)
1. Chi gestisce uno stabilimento balneare senza aver provveduto alla denuncia di inizio attività è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.
Capo IV – Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari
Art. 73 – Oggetto
1. Il presente capo disciplina la comunicazione e la pubblicità dei prezzi dei servizi e delle caratteristiche
delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari, in seguito tutti denominati strutture, ai fini della
trasparenza dei prezzi e delle prestazioni, nonché della loro verificabilità da parte degli utenti.
Art. 74 – Attribuzione di funzioni
1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dalle Province.
Art. 75 – Modalità e contenuti della comunicazione
1. I titolari o i gestori comunicano alla Provincia i prezzi dei servizi, nonché le informazioni relative alle
caratteristiche delle strutture.
2. La comunicazione è redatta in conformità del modello approvato dal dirigente del competente ufficio
della Giunta regionale, contenente la descrizione delle caratteristiche della struttura, l’elencazione delle
attrezzature, dei servizi ed i relativi prezzi.
Art. 76 – Termine di presentazione della comunicazione
1. Ai titolari o gestori delle strutture ricettive è fatto obbligo di comunicare entro il 1 ottobre di ogni anno i
prezzi massimi che intendono praticare dal 1 gennaio dell’anno successivo. Per le strutture con apertura
stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1 dicembre dell’anno in corso.
2 . Ai titolari o gestori degli stabilimenti balneari è fatto obbligo di comunicare, entro il 1 marzo di ogni
anno, i prezzi che intendono praticare nella stagione successiva, nonché le caratteristiche delle strutture. (44)
2 bis . Non vi è obbligo di comunicazione dei prezzi o delle caratteristiche che non siano variati rispetto
alla comunicazione precedente. (44)
3. Entro il termine di cui al comma 2, i titolari o gestori delle strutture ricettive hanno facoltà di presentare
una comunicazione suppletiva dei prezzi che intendono praticare dal 1 giugno, se variati in aumento.
4. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro la data di inizio
dell’attività.
5. In caso di cessione della struttura, il titolare o gestore subentrante deve trasmettere alla Provincia la
comunicazione dei prezzi solo in caso di variazione di quanto comunicato dal gestore uscente.
6. I titolari o i gestori delle strutture, in occasione di ristrutturazioni che comportino sostanziali variazioni dei
servizi offerti, possono effettuare contestualmente alla dichiarazione di nuova classificazione, la
comunicazione alla Provincia di nuovi prezzi da praticare in conseguenza dell’attribuzione del nuovo livello di
classificazione.
Art. 77 – Informazioni
1. La Provincia trasmette in via telematica, secondo le istruzioni tecniche fornite dai competenti uffici
regionali, alla Regione e all’E.N.I.T., entro il 30 novembre di ogni anno, le comunicazioni dei prezzi e delle
caratteristiche delle strutture presentate entro il 1 ottobre, nonché entro il 30 aprile, le comunicazioni
suppletive presentate entro il 1 marzo.
Art. 78 – Pubblicità dei prezzi e informazioni all’interno dell’esercizio
1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura deve essere tenuta esposta e perfettamente visibile,
anche senza esplicita richiesta del cliente, una tabella secondo il modello approvato dal dirigente del
competente ufficio della Giunta regionale, riepilogativa dei prezzi dei servizi praticati nell’anno in corso,
nonché delle caratteristiche della struttura, conformi all’ultima comunicazione.
2. In ogni camera o unità abitativa delle strutture ricettive deve essere esposto, in luogo ben visibile, un
cartellino contenente le informazioni relative al prezzo massimo del pernottamento ed ai servizi offerti
nell’anno in corso, redatto secondo il modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta
regionale.
3. Le informazioni sulle caratteristiche delle strutture, diffuse con qualsiasi mezzo, devono essere conformi
ai dati comunicati alla Provincia in base alle disposizioni del presente testo unico.
4. La pubblicizzazione con qualsiasi mezzo, di offerte che praticano prezzi inferiori a quelli comunicati deve
riportare chiaramente il periodo di validità, nonché le eventuali condizioni relative ai soggetti destinatari delle
offerte stesse. In assenza di tali indicazioni l’offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto
l’anno.
5. Il trattamento di pensione o di mezza pensione è erogato esclusivamente previa richiesta del cliente, al
momento della prenotazione o contestualmente all’arrivo presso la struttura.
Art. 79 – Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi
compresa l’applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalla Provincia.
Art. 80 – Sanzioni amministrative (45)
1. Chi effettua la comunicazione di cui all’ articolo 75 incompleta o priva di indicazioni relative a
caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 60,00 euro a 360,00 euro.
2. Chi non espone la tabella di cui all’articolo 78, comma 1 o la espone in modo non perfettamente visibile,
nonché chi compila la stessa in modo incompleto rispetto al modello regionale ovvero in contrasto con
quanto comunicato alla provincia è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro. La sanzione è ridotta della metà nel caso della mancata
esposizione o della esposizione non completamente visibile o della compilazione incompleta, ovvero in
contrasto con quanto comunicato alla provincia, del cartellino di cui all’articolo 78, comma 2.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 300,00 euro a
1.800,00 euro :
a) chi espone prezzi superiori a quelli comunicati;
b) chi viola le disposizioni di cui all’articolo 78, comma 3 e comma 4.
4. Chi non comunica i prezzi o applica prezzi superiori a quelli comunicati è soggetto alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 600,00 euro a 3600,00 euro.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le
sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.
Art. 81 – Osservatorio regionale del turismo (46)
1. E’ istituito l’osservatorio regionale del turismo, a cui partecipano rappresentanti delle province, dei
comuni, delle comunità montane, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle
associazioni per la tutela dei consumatori, delle camere di commercio e delle pro-loco.
2. La composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’osservatorio sono definiti dalla Giunta
regionale. Con l’approvazione della relativa deliberazione della Giunta regionale, cessa l’efficacia della
deliberazione del Consiglio regionale 20 maggio 2003, n. 94 concernente la costituzione dell’Osservatorio
regionale del turismo.
3. L’osservatorio effettua studi ed analisi relative al turismo in ordine a :
a) consistenza dell’offerta, caratteristiche delle imprese e dinamiche dei prezzi dei servizi;
b) flussi turistici;
c) rapporti di lavoro e formazione professionale, anche ai fini della contrattazione di categoria;
d) appalti di servizi turistici;
e) ricorso al credito e al sostegno finanziario pubblico;
f) marketing e promozione, cooperazione internazionale.
4. L’osservatorio invia annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull’attività
svolta.
Capo V – Agenzie di viaggio e turismo
Sezione I – Definizione e attività
Art. 82 – Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio e turismo (di seguito definite agenzie di viaggio) le imprese che esercitano le
seguenti attività tipiche :
a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita
diretta al pubblico;
b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione
nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico;
c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle
imprese di cui alla lettere a) e b) e di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico.
2. Nell’esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita ed intermediazione di viaggi e
soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione Internazionale
relativa ai contratti di viaggio (CCV.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084 ,
nonché ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 “Attuazione della direttiva 90/314/CEE
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti ‘tutto compresò”; le agenzie di viaggio s volgono altresì, ai sensi
della medesima CCV. e del DLgs 111/1995 , singole attività preparatorie e successive, connesse e
finalizzate alla stipula e alla esecuzione dei contratti di viaggio.
3. Rientrano tra le attività delle agenzie di viaggio:
a) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l’interno e per l’estero;
b) l’organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città;
c) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano
attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altri tipi di trasporto;
d) la realizzazione di punti di informazione al pubblico, l’informazione e l’assistenza ai propri clienti,
nonché l’accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di
trasporto ; (47)
e) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, ovvero la vendita di buoni di
credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri; (47)
f) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita
di biglietti per attività di pubblico spettacolo. (47)
4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lett. a) possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di
cui all’articolo 92 purché si tratti di viaggi collettivi “tutto compreso”, organizzati e prodotti dalle agenzie
medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti
direttamente con i soggetti di cui all’articolo 90.
Art. 83 – Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attività
1. Per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio sono necessari i seguenti requisiti personali, strutturali e
professionali:
a) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, da parte del titolare, ovvero del rappresentante
legale e della persona che assume la direzione tecnica dell’agenzia se diversa dal titolare o dal
rappresentante legale;
b) requisiti strutturali di cui all’ articolo 85 ;
c) requisito professionale di cui all’ articolo 88
2. È inoltre necessario che sia stato assolto l’obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui all’
articolo 86 ;
3. La denominazione dell’agenzia non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti
sul territorio nazionale, nè essere quella di Regioni o Comuni italiani.
Art. 84 – Denuncia di inizio di attività
1. L’apertura di agenzie di viaggio è subordinata ad una denuncia di inizio di attività ai sensi dell’articolo 58
e seguenti della LR 9/1995 che deve essere presentata alla Provincia nel cui territorio ha sede l’agenzia,
attestante il possesso dei requisiti e l’assolvimento degli obblighi.
2. Nelle agenzie di viaggio devono essere esposte in modo ben visibile copia della denuncia di inizio di
attività ed ogni comunicazione di cui ai commi 3 e 5.
3. Ogni variazione relativa alla denominazione dell’agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla
direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della società, alla sede, comporta l’immediata
comunicazione alla Provincia.
4. Ogni variazione relativa all’attività esercitata tra quelle di cui all’articolo 82, comma 1, comporta l’obbligo
di una nuova denuncia di inizio di attività.
5. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non è soggetta a
denuncia di inizio di attività, ma a comunicazione alla Provincia ove è ubicata, nonché alla Provincia alla
quale è stata inviata la denuncia di inizio attività, se ubicata in Toscana. La Provincia, negli stessi termini
della denuncia di inizio di attività, verifica il possesso dei requisiti di cui all’articolo 85.
6. Le agenzie che svolgono attività stagionali devono concludere soltanto contratti relativi a viaggi da esse
organizzati che si svolgono integralmente, durante i periodi di apertura della agenzia medesima.
Sezione II – Norme in materia di esercizio dell’attività e tutela dell’utente
Art. 85 – Requisiti strutturali
1. Nei locali di esercizio delle imprese di cui all’articolo 82 è consentito lo svolgimento di attività
complementari di cui all’articolo 82, comma 3, nonché di ogni altra attività complementare nell’osservanza
delle rispettive normative di settore, purchè l’attività di agenzia di viaggio sia prevalente rispetto a tutte le
altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato. (48)
2. È fatto divieto alle agenzie di viaggio che non effettuano la vendita diretta al pubblico di operare in locali
aperti al pubblico. Eventuali insegne devono comunque contenere l’indicazione del divieto di vendita diretta
al pubblico di viaggi e soggiorni.
Art. 86 – Garanzia assicurativa
1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei
rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia
dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni
previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV.) di cui alla L.
1084/1997 , nonché dal DLgs 111/1995 .
2. Le polizze assicurative sono stipulate secondo lo schema tipo approvato dal dirigente del competente
ufficio della Giunta Regionale, nel quale sono indicate, tra l’altro, le specifiche clausole volte ad assicurare la
più sollecita liquidazione del risarcimento dovuto all’utente dei servizi turistici in conseguenza della mancata
o difettosa prestazione di servizi da parte dell’agenzia di viaggio.
Art. 87 – Chiusura temporanea dell’agenzia
1. Non è consentita la chiusura dell’agenzia di viaggio per un periodo superiore a otto mesi consecutivi.
2. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea dell’agenzia di viaggio, per un periodo di
almeno quindici giorni consecutivi, ne deve informare la Provincia indicando i motivi e la durata della
chiusura.
3. In ogni caso l’agenzia non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti
relativi a viaggi da essa organizzati, ovvero fino a quando devono ancora svolgersi i viaggi da essa venduti.
Sezione III – Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio
Art. 88 – Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio
1. La persona fisica titolare di agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso di società o in
loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell’agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali.
(49)
2. Il possesso dei requisiti professionali (49) , è attestato dal ricorrere di una delle seguenti ipotesi :
a) sussistenza delle condizioni previste dall’ articolo 4 del DLgs 392/1991 ;
b) superamento dell’esame di cui all’articolo 89 o l’equivalente esame previsto dalle leggi delle altre
Regioni.
3. I requisiti professionali devono essere posseduti al momento della denuncia dell’apertura di una nuova
agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.
4. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i titolari individuali di agenzia di
viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettiva attività
lavorativa in agenzia di viaggio in modo continuativo ed esclusivo sono equiparati ai dirigenti o ai dipendenti
di cui al DLgs 392/1991 , sulla base dell’attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.
5. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i lavoratori subordinati che
abbiano svolto attività continuativa ed esclusiva presso agenzie di viaggio e turismo con responsabilità di
almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo livello o secondo livello in base al contratto
collettivo di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al DLgs 392/1991 .
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità necessarie a comprovare le attività di
cui ai commi 4 e 5.
7. Qualora l’attività della persona preposta alla direzione tecnica di una agenzia di viaggio sia sospesa per
un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare è
tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia competente per territorio, provvedendo entro il
termine di cui sopra (50) alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali di cui al
comma 1.
8. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in
una sola agenzia.
Art. 89 – Esame di idoneità
1. Possono presentare la domanda per sostenere l’esame di idoneità, coloro che intendono acquisire
l’idoneità professionale; in tal caso, la domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione di
designazione da parte di un titolare di agenzia di viaggio o di un rappresentante legale delle associazioni di
cui all’articolo 90. Possono altresì presentare la domanda per sostenere l’esame di idoneità coloro che
intendono aprire una nuova agenzia di viaggio ovvero i rappresentanti legali delle associazioni di cui
all’articolo 90.
2. Per l’ammissione all’esame di idoneità è necessario che il candidato risulti in possesso del diploma di
scuola media superiore.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le materie d’esame e determina le modalità per
l’effettuazione delle prove.
4. La Provincia espleta le prove d’esame almeno ogni quattro mesi, qualora vi siano domande pendenti.
5. Per l’ammissione all’esame è dovuto un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti con
provvedimento della Provincia.
6. La Provincia rilascia a chi abbia superato positivamente l’esame un attestato di idoneità.
Sezione IV – Associazioni senza scopo di lucro e uffici di biglietteria
Art. 90 – Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi
1. È istituito presso il competente ufficio della Giunta regionale l’albo delle associazioni senza scopo di
lucro a carattere regionale, o nazionale con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in
modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi,
soggiorni, gite ed escursioni.
2. Possono chiedere l’iscrizione all’albo regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità
ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila
ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest’ultimo caso, che le
associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso
periodo, attività continuativa; dette associazioni devono possedere, per disposizione statutaria , organi
democraticamente eletti.
3. Le associazioni che intendono essere iscritte all’albo regionale devono presentare domanda al
competente ufficio della Giunta regionale, nella quale sia specificato :
a) la sede legale dell’associazione;
b) le complete generalità del legale rappresentante dell’associazione;
c) il possesso dei requisiti di cui al comma 2 che costituiscono titolo per l’iscrizione all’albo.
4. Alla domanda deve essere allegato lo statuto dell’associazione.
5. Le associazioni già iscritte all’albo regionale di cui all’ articolo 2, comma 7, della legge regionale 9 aprile
1990, n. 36 “Promozione e sviluppo dell’associazionismo”, nonché le organizzazioni iscritte al registro
regionale di cui all’ articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 “Norme relative ai rapporti delle
organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro
regionale delle organizzazioni di volontariato”, sono iscritte all’albo regionale di cui al comma 1 dietro
presentazione di una domanda in cui sia specificato solo il possesso del requisito di cui al comma 2 lettera
c).
6. L’iscrizione all’albo decorre dal sessantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
7. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle
associazioni iscritte all’albo regionale. A tal fine la domanda di cui al comma 3 deve essere integrata con
l’elenco delle articolazioni territoriali accreditate e con l’indicazione del legale rappresentante di ciascuna di
esse.
8. Le insegne poste all’ingresso, degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività
devono contenere l’indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell’associazione.
Art. 91 – Esercizio dell’attività di organizzazione di viaggio
1. I soggetti di cui all’articolo 90 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell’inizio delle proprie attività
disciplinate dalle norme contenute nel presente capo alla Provincia nel cui territorio è situata la sede
dell’organismo regionale o dell’articolazione territoriale, specificando :
a) le complete generalità nonché il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 11 del TUl.p.s.
approvato con RD 773/1931, e successive modificazioni, della persona che assume la responsabilità
organizzativa delle attività;
b) le attività che si intendono esercitare.
2. La comunicazione deve altresì contenere la menzione dell’avvenuta stipula della polizza assicurativa di
responsabilità civile di cui all’articolo 86, per la copertura di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle
attività indicate nella comunicazione medesima. La Provincia accerta d’ufficio l’iscrizione all’albo di cui
all’articolo 90 comma 1. La Provincia accerta altresì il possesso dei requisiti professionali della persona che
assume la responsabilità organizzativa delle attività, secondo le mo dalità stabilite all’articolo 88.
3. I soggetti di cui all’articolo 90 sono tenuti a dare comunicazione immediata alla Provincia competente
per territorio di ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1.
4. Il responsabile organizzativo delle attività deve risultare in possesso dei requisiti professionali di cui
all’articolo 88. Tale soggetto è responsabile organizzativo anche delle attività esercitate dalle eventuali
articolazioni territoriali di cui all’articolo 90, comma 7; l’attività del responsabile organizzativo, che può essere
svolta da un socio, è incompatibile con l’attività di responsabile organizzativo di altra associazione. Al
responsabile organizzativo non si applica il disposto dell’articolo 8 8, comma 8.
5. Nell’esercizio delle attività di cui al presente articolo le associazioni senza scopo di lucro stipulano
contratti ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV.) ratificata e resa
esecutiva con L. 104/1977 , nonché ai sensi del d.lgs 111/1995 .
Art. 92 – Organizzazione occasionale di viaggi
1. L’organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed
escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e
sociale è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque nell’arco di un anno solare ed
abbiano durata media non superiore a dieci giorni.
2. Il predetto numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di
durata inferiore alle ventiquattro ore, purché, nell’arco dell’anno solare, sia comunque rispettato il limite
massimo complessivo di giorni di attività consentiti.
3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai
partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa, secondo lo schema tipo definito dal dirigente del
competente ufficio della Giunta regionale. Il soggetto organizzatore è altresì tenuto a dare preventiva
comunicazione di ogni singola iniziativa alla Provincia, specificando, tra l’altro, l’assenza di scopo di lucro
della iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti di cui all’articolo 91 comma 1 lettera
a).
4. La Provincia esercita la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo, sospende
l’effettuazione dell’iniziativa quando non sia stato osservato l’obbligo della stipula dell’assicurazione.
Art. 93 – Uffici di biglietteria
1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente capo l’apertura al pubblico degli uffici delle
compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della
Toscana, purché l’attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia
rappresentata e non comporti anche l’organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni
comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette
alla disciplina di cui all’articolo 83.
2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente capo gli uffici la cui attività si limiti alla vendita
di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.
Sezione V – Vigilanza e sanzioni
Art. 94 – Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi
compresa l’applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalla Provincia.
Art. 95 – Sospensione e cessazione dell’attività
1. Qualora venga meno uno o più requisiti strutturali o professionali di cui all’articolo 88 , (51) o manchi la
garanzia assicurativa di cui all’articolo 86, la Provincia dispone la sospensione dell’attività di agenzia di
viaggio per un periodo massimo di sei mesi, se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine
stabilito nella diffida stessa.
2. La Provincia dispone la cessazione dell’attività nei seguenti casi:
a) qualora alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia ottemperato quanto
previsto nella diffida;
b) qualora venga meno alcuno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività.
3. La Provincia sospende lo svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi da parte delle
associazioni di cui all’articolo 90 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il venir meno della
copertura assicurativa di cui all’articolo 91 comma 2, l’associazione non provveda a ricostituirla entro il
termine stabilito dalla Provincia.
4. La Provincia dispone la cessazione dell’attività di organizzazione di viaggio qualora non si sia
provveduto alla ricostituzione della copertura assicurativa entro il periodo di sospensione.
Art. 96 – Sanzioni amministrative (52)
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro:
a) chiunque esercita l’attività di agenzia di viaggio senza aver fatto la denuncia di inizio di attività di cui
all’articolo 84;
b) chiunque contravviene all’obbligo di stipulare la garanzia assicurativa di cui all’articolo 86;
c) l’associazione iscritta all’albo di cui all’articolo 90 che effettua le attività ivi consentite in favore di non
associati, ovvero contravviene all’obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all’articolo 91, comma 2.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:
a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme di cui all’ articolo 9 del
d.lgs. 111/1995 ;
b) colui che non presta effettivamente la propria esclusiva attività presso l’agenzia di viaggio di cui risulti
essere titolare, o, in sua vece, chi è preposto alla direzione tecnica ai sensi dell’articolo 83, comma 1,
lettera a), ovvero il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all’articolo 91, comma 4;
c) l’associazione iscritta all’albo di cui all’articolo 90 che effettua le attività ivi consentite senza la
preventiva comunicazione alla provincia, prevista all’articolo 91;
d) il soggetto organizzatore di cui all’articolo 92 che contravviene agli obblighi ivi previsti;
e) chi contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 85, comma 2;
f) chi contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 84, commi 2 e 6; dall’articolo 87 e dall’articolo 90,
comma 8.
3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi violi gli obblighi di
cui al presente capo non altrimenti sanzionati.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le
relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
Sezione VI – Norme transitorie
Art. 97 – Norme transitorie
1. Gli esami di idoneità di cui all’articolo 89 continuano ad essere espletati dalla Regione Toscana per un
anno dall’entrata in vigore del presente testo unico.
2. I depositi cauzionali di cui all’ articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 1994, n. 16 , “Nuove norme in
materia di disciplina delle attività di organizzazione di viaggi” che non siano stati ancora svincolati, a seguito
dell’operatività del Fondo nazionale di garanzia, di cui all’ articolo 21 del d.lgs 111/1995 , vengono svincolati
dalle Province entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente testo unico.
Titolo III – LE PROFESSIONI DEL TURISMO
Capo I – GUIDA TURISTICA
Sezione I – Definizione e attività
Art. 98 – Definizione dell’attività di guida turistica
1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di
illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del
territorio.
2. L’esercizio dell’attività è consentito:
a) negli ambiti provinciali per i quali è stata conseguita l’abilitazione;
b) senza limiti territoriali, nella specializzazione in particolari settori tematici, ove la stessa guida turistica
abbia conseguito l’ulteriore abilitazione;
c) per la visita di musei, gallerie, opere d’arte, ville, scavi archeologici per i quali sia stata conseguita
ulteriore specifica abilitazione.
3. Qualora la guida turistica consegua l’abilitazione in tutti gli ambiti provinciali, assume il titolo di “Guida
della Toscana”.
Art. 99 – Requisiti per l’esercizio della professione
1. Per l’esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola media superiore;
b) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione
professionale e il superamento dell’esame, di cui all’articolo 101; (53)
b bis) titolo di studio universitario tra quelli indicati con regolamento regionale e superamento dell’esame,
di cui all’articolo 101; il possesso del titolo di studio universitario sostituisce la frequenza del corso di cui
alla lettera b); (54)
c) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Per l’esercizio della professione di guida turistica è necessario presentare al Comune di residenza una
denuncia di inizio di attività, ai sensi dell’articolo 58 e seguenti della LR 9/1995 , attestante l’esistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge.
3. I non residenti che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, intendono svolgere l’attività di guida
turistica in Toscana, possono presentare la denuncia ad un Comune della Regione nel quale abbiano eletto
domicilio.
4. Il Comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela
dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal
dirigente della competente struttura regionale (55) La tessera reca l’indicazione degli ambiti territoriali e delle
specializzazioni per le quali è stata conseguita l’abilitazione, nonché l’eventuale indicazione del titolo di cui
all’ articolo 98 , comma 3.
5. In caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia ricevuto la denuncia di inizio di attività
trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune di residenza.
6. La guida turistica è tenuta a comunicare al Comune di residenza l’eventuale cessazione della propria
attività.
Art. 100 – Esenzioni
1. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:
a) ai dipendenti di enti pubblici che svolgono le attività disciplinate dalla presente legge per
l’espletamento di compiti istituzionali dell’ente e nell’ambito di iniziative da esso promosse e realizzate,
muniti di documento di riconoscimento quali dipendenti;
b) alle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado o svolte nell’ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere
seminariale;
c) a chi, su incarico del Comune e munito della relativa attestazione, in ragione di conoscenze
specialistiche di cui abbia notoriamente possesso, svolga, volontariamente senza scopo di lucro, attività
divulgativa del patrimonio di interesse turistico-culturale esistente nel territorio del medesimo Comune.
2. I soggetti che operano in base alle esenzioni di cui al presente articolo non possono fregiarsi della
qualifica di guida turistica.
Art. 101 – Corsi di qualificazione e specializzazione (56)
1. La provincia riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide turistiche, ai
sensi della normativa regionale vigente.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica della guida turistica con l’acquisizione
di conoscenze sugli ambiti territoriali provinciali e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di
un attestato di qualificazione.
3. L’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola media superiore
e alla conoscenza di una lingua straniera.
4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all’ampliamento delle competenze e all’approfondimento delle
conoscenze, comprendono la specializzazione su specifici siti museali e su particolari settori tematici e si
concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato di specializzazione.
5. I corsi di cui al comma 4 hanno ad oggetto materie che interessano il territorio regionale e sono
riconosciuti e pubblicizzati anche in coordinamento tra le province.
Art. 102 – Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione
1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i soggetti competenti nei settori disciplinati dalle norme
contenute nel presente capo e le organizzazioni dei consumatori, sono determinate la composizione della
commissione, le materie oggetto dei corsi di qualificazione, il numero delle ore, le modalità di accesso, la
quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi ove non finanziati dal Fondo sociale europeo.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1, sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei
corsi di qualificazione per coloro che dimostrino, mediante il possesso di idonei titoli di studio e di
formazione, di aver già acquisito le conoscenze relative a materie che formano oggetto del corso.
Art. 103 – Integrazioni dell’abilitazione professionale
1. Le guide turistiche già in possesso di abilitazione possono estendere l’esercizio della professione ad
ulteriori lingue straniere. In tal caso possono chiedere di essere sottoposte ad esame nell’ambito degli esami
finali dei corsi di cui all’articolo 101. A tal fine, la commissione d’esame è integrata con esperti.
2. Le guide turistiche già in possesso di abilitazione possono estendere l’esercizio della professione ad altri
ambiti territoriali provinciali, frequentando il relativo corso di qualificazione limitatamente agli insegnamenti
specifici relativi a tali ambiti territoriali.
3. La Provincia rilascia apposita certificazione di abilitazione a chi abbia superato l’esame di cui al comma
1.
3 bis. Le guide turistiche che, in data anteriore all’entrata in vigore della legge regionale 19 luglio 1995, n.
80 (Disciplina delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico ed interprete turistico), risultano in
possesso di abilitazione all’esercizio della professione limitatamente a singole località, possono ottenere
l’estensione dell’abilitazione stessa all’intero ambito provinciale purché diano prova di adeguata conoscenza
professionale, valutata da apposita commissione nominata dalla provincia. La provincia comunica al comune
di residenza o di domicilio l’estensione dell’abilitazione. (57)
Art. 104 – Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali delle guide turistiche deve
contenere i relativi prezzi.
2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
Art. 105 – Ingresso gratuito
1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà
della Regione e degli enti locali.
Sezione II – Vigilanza e sanzioni
Art. 106 – Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi
compresa l’applicazione delle sanzioni, sono esercitate dai Comuni.
Art. 107 – Sanzioni amministrative (58)
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:
a) chiunque esercita l’attività professionale di guida turistica senza aver provveduto alla denuncia di
inizio di attività;
b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle
persone di cui alla lettera a).
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro:
a) la guida turistica che esercita al di fuori degli ambiti per cui ha conseguito l’abilitazione;
b) chiunque, beneficiando delle esenzioni di cui all’articolo 100, comma 1, viola il disposto dell’articolo 100,
comma 2;
c) la guida turistica che contravviene al divieto di cui all’articolo 104, comma 2.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:
a) la guida turistica che contravviene al disposto dell’articolo 104, comma 1;
b) la guida turistica che esercita in una lingua per la quale non ha conseguito l’abilitazione.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai al presente articolo nei due anni successivi, le
relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
5. Il comune, nei casi di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, lettera b), che assumano particolare
gravità oppure siano reiterati nell’anno, può sospendere l’attività fino ad un massimo di trenta giorni.
Art. 108 – Divieto di prosecuzione dell’attività
1. La prosecuzione dell’attività professionale di guida turistica è impedita dal Comune qualora l’interessato
perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.
2. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.
Sezione III – Norme transitorie
Art. 109 – Norme transitorie
1. Le guide turistiche in possesso di autorizzazione ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 80
“Disciplina delle professioni di guida turistica, accompagnatore, turistico e interprete turistico”, abilitate per
singoli ambiti territoriali, mantengono l’esercizio dell’attività in tali ambiti territoriali. Le guide turistiche in
possesso di autorizzazione per uno dei due ambiti territoriali della provincia di Firenze, possono estendere
l’esercizio della professione all’intero territorio provinciale, frequentando il relativo corso di qualificazione; a
tal fine si applica, in quanto compatibile, il dispo sto dell’articolo 103, comma 2.
2. La frequenza ai corsi di preparazione all’esame di idoneità per guida turistica organizzati dalle Province
ai sensi della LR 80/1995 dà diritto all’esonero dalla frequenza del corso di qualificazione di cui all’articolo
101, fermo restando l’obbligo del superamento dell’esame.
3. Eventuali corsi di preparazione all’esame di idoneità la cui frequenza sia già iniziata al momento
dell’emanazione del presente testo unico possono essere integrati in base al provvedimento di cui all’
articolo 102 comma 1.
Capo II – Accompagnatore turistico
Sezione I – Definizione e attività
Art. 110 – Definizione dell’attività di accompagnatore turistico
1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi
attraverso il territorio nazionale od estero per curare l’attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i
necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico
sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche.
2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di viaggio nell’esercizio
della propria attività lavorativa.
Art. 111 – Requisiti per l’esercizio della professione
1. Per l’esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso di titolo di studio o di formazione professionale o di idoneità compreso fra quelli indicati all’
articolo 112
b) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Per l’esercizio della professione di accompagnatore turistico è necessario presentare al Comune di
residenza una denuncia di inizio di attività, ai sensi dell’articolo 58 e seguenti della LR 9/1995 , attestante
l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.
3. Il Comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela
dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal
dirigente della competente struttura regionale. (59)
4. In caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia ricevuto la denuncia di inizio di attività
trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune di residenza.
5. Possono esercitare l’attività di accompagnatore turistico in Toscana i cittadini italiani o di altri stati
membri dell’Ue non residenti in Toscana che risultano autorizzati all’esercizio della professione ai sensi della
legislazione dello Stato di appartenenza o della legislazione regionale in materia.
6. L’accompagnatore turistico è tenuto a comunicare al Comune di residenza l’eventuale cessazione della
propria attività.
Art. 112 – Titoli
1. Per lo svolgimento dell’attività di accompagnatore turistico, è richiesto il possesso di uno dei seguenti
titoli di studio:
a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;
b) diploma di liceo linguistico;
c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;
d) diploma di laurea in lingue;
e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;
(60)
f) diploma di laurea in lettere.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, per l’attività di accompagnatore turistico è richiesto il
possesso del relativo attestato di qualifica, riconosciuto ai sensi delle legislazioni regionali vigenti.
3. È altresì riconosciuto valido, per lo svolgimento dell’attività di accompagnatore turistico, il possesso della
idoneità conseguita ai sensi delle legislazioni regionali vigenti.
Art. 113 – Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici deve
contenere i relativi prezzi.
2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
Sezione II – Vigilanza e sanzioni
Art. 114 – Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi
compresa l’applicazione delle sanzioni, sono esercitate dai Comuni.
Art. 115 – Sanzioni amministrative (61)
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:
a) chiunque esercita l’attività professionale di accompagnatore turistico senza aver provveduto alla
denuncia di inizio di attività;
b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle
persone di cui alla lettera a).
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro l’accompagnatore
turistico che contravviene al divieto di cui all’ articolo 113 , comma 2.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro l’accompagnatore
turistico che contravviene al disposto dell’ articolo 113 , comma 1.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai al presente articolo nei due anni successivi, le
relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
5. Il comune, nei casi di cui ai commi 1 e 2 che assumano particolare gravità oppure siano reiterati
nell’anno, può sospendere l’attività fino ad un massimo di trenta giorni.
Art. 116 – Divieto di prosecuzione dell’attività
1. La prosecuzione dell’attività professionale di accompagnatore turistico è impedita dal Comune qualora
l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.
2. In tal caso, è ritirata la tessera di riconoscimento.
Art. 117 – Norma transitoria
1. Restano in vigore, fino al 28 febbraio 2001, le norme di cui alla legge regionale 9 dicembre 1999, n. 63 ,
“Norme urgenti in materia di turismo in previsione del Giubileo dell’anno 2000”.
Capo III – Guida ambientale
Sezione I – Definizione e attività
Art. 118 – Definizione dell’attività di guida ambientale
1. E’ guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la
necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali,
allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le
tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono
esclusi quei percorsi che richiedono comunque l’uso di attrezzature e di tecnic he alpinistiche. (62)
2. Abrogato (63)
3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate eventuali articolazioni nell’ambito
della specialità, al fine di adeguare la professione al mercato della domanda.
4. Le guide ambientali collaborano:
a) con la Regione e gli Enti locali per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il
mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17
“Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche”;
b) con gli enti preposti alla promozione del turismo;
c) con le istituzioni scolastiche per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di
educazione ambientale.
Art. 119 – Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attività
1. Per l’esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti :
a) diploma di scuola media superiore;
b) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione
professionale e il superamento dell’esame, di cui all’ articolo 121 ovvero abilitazione conseguita in altra
regione o Stato membro della Unione europea ovvero abilitazione tecnica di accompagnatore di media
montagna di cui all’ articolo 22 della legge 2 gennaio 1986, n. 6 (Ordinamento della professione di guida
alpina), limitatamente alla specialità escursionistica; (64)
b bis) titolo di studio universitario tra quelli indicati con regolamento regionale e superamento dell’esame,
di cui all’articolo 121; il possesso del titolo di studio universitario sostituisce la frequenza del corso di cui
alla lettera b). (65)
c) idoneità psico-fisica all’esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla Azienda unità
sanitaria locale del Comune di residenza;
d) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. È inoltre necessario che sia stato assolto l’obbligo della stipula di una polizza assicurativa di
responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con
massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per l’esercizio della professione di guida ambientale nella specialità prescelta è necessario presentare
al Comune di residenza una denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 58 e seguenti della LR 9/1995 ,
attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle norme contenute nel presente capo.
4. I non residenti che, in possesso dei requisiti di cui il comma 1, intendano svolgere l’attività di guida
ambientale in Toscana, possono presentare la denuncia ad un Comune della Regione nel quale abbiano
eletto domicilio.
5. Il Comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela
dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal
dirigente della competente struttura regionale. (66)
6. Per il proseguimento dell’attività, ogni tre anni le guide ambientali presentano al comune di residenza il
certificato di idoneità psico-fisica di cui al comma 1, lettera c). (67)
7. Nel caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia ricevuto la comunicazione di inizio
dell’attività trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune.
Art. 120 – Rapporti con le professioni di guida di parco e guida alpina
1. Le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine iscritte nell’apposito albo professionale
regionale di cui all’ articolo 143 possono esercitare la professione di guida ambientale escursionistica.
2. Le guide di parco o di riserva naturale di cui all’ articolo 21 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49
“Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale”, possono esercitare la
professione di guida ambientale nella specialità attinente. In tal caso i corsi di formazione di cui all’ articolo
21, comma 3, della LR 49/1995 devono garantire la conoscenza generale dell’intero territorio regionale.
3. I soggetti di cui al comma 2 che intendano esercitare la professione di guida ambientale devono
possedere i requisiti e sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 119, fatta eccezione per il possesso
dell’abilitazione professionale.
4. L’Ente gestore di parco o riserva naturale può rilasciare alle guide ambientali abilitate ai sensi del
presente testo unico il titolo di guida di parco o di riserva ovvero valutare la formazione acquisita dalle guide
ambientali ai fini dell’esonero parziale dai corsi di formazione di cui all’ articolo 21, comma 3, della LR
49/1995.
Art. 121 – Corsi di qualificazione e specializzazione (68)
1. La provincia riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide ambientali, ai
sensi della normativa regionale vigente.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella
singola specialità, si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato.
3. L’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale teoricopratica
espletata secondo le modalità stabilite dalla provincia.
4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all’ampliamento delle competenze e all’approfondimento delle
conoscenze; comprendono l’acquisizione di nuove tecniche, l’uso di mezzi e la specializzazione su porzioni
di territorio.
5. I corsi di specializzazione sono riservati a coloro che già esercitano l’attività di guida ambientale e si
concludono con un esame e con il rilascio di un attestato.
Art. 122 – Modalità e contenuti dei corsi
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti i soggetti competenti nei settori disciplinati dalle
norme contenute nel presente capo e le organizzazioni dei consumatori, determina le materie oggetto dei
corsi di qualificazione, di specializzazione, (69) il numero delle ore, le modalità di accesso, la composizione
della commissione esaminatrice, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi, ove non siano
finanziati dal Fondo sociale europeo.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1, sono determinati eventuali casi di parziale esonero dalla
frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che
dimostrino di avere già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.
Art. 123 – Obblighi professionali
1. Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell’escursione nella sicurezza per i propri clienti
graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi. (70)
Art. 124 – Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali deve contenere relativi prezzi.
2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
Sezione II – Vigilanza e sanzioni
Art. 125 – Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi
compresa l’applicazione delle sanzioni, sono esercitate dai Comuni.
Art. 126 – Sanzioni amministrative (71)
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro :
a) chiunque esercita l’attività professionale di guida ambientale senza aver provveduto alla denuncia di
inizio di attività;
b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle
persone di cui alla lettera a).
2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro la guida ambientale
che contravviene al divieto di cui all’ articolo 124 , comma 2.
3. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro la guida ambientale
che contravviene al disposto dell’ articolo 124 , comma 1.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le
relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
Art. 127 – Divieto di prosecuzione dell’attività
1. Fatto salvo il caso previsto dall’ articolo 121 , comma 5, nel caso di mancata presentazione della
documentazione di cui all’ articolo 119 , comma 6, l’esercizio della professione di guida ambientale è
sospeso fino alla presentazione della documentazione e, comunque, per un periodo massimo di tre anni.
Decorso tale termine massimo, il Comune vieta la prosecuzione dell’attività.
2. La prosecuzione dell’attività è impedita dal Comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti
per l’iscrizione.
3. In caso di sospensione o divieto di prosecuzione dell’attività, è ritirata la tessera di riconoscimento.
Art. 128 – Norma transitoria
1. In sede di prima attuazione e comunque non oltre ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente
testo unico, ai corsi di qualificazione, con esame di abilitazione finale, sono ammessi anche coloro che, privi
di diploma di maturità, abbiano svolto in Toscana, per un periodo non inferiore a due anni nell’ultimo
quinquennio, attività di cui al presente Capo, documentate fiscalmente.
Capo IV – Maestro di sci
Sezione I – Definizione e attività
Art. 129 – Definizione dell’attività di maestro di sci
1. È maestro di sci, ai sensi dell’ articolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 “Legge-quadro per la
professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida
alpina”, chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole
ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di
attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non
comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.
2. Le aree sciistiche ove è prevista l’attività dei maestri di sci sono individuate e delimitate dalle Province,
ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 recante “Norme in materia di piste da sci e impianti a
fune ad esse collegati”.
Art. 130 – Albo professionale regionale dei maestri di sci
1. È istituito l’albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale devono essere iscritti tutti i soggetti
che intendono esercitare in modo stabile in Toscana la professione di maestro di sci. Si intende esercizio
stabile della professione l’attività svolta dal maestro di sci che abbia un recapito in Toscana ai fini dell’offerta
delle proprie prestazioni.
2. L’albo è tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’ articolo 135 , sotto la
vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dal successivo articolo 140.
3. L’albo professionale regionale dei maestri di sci è suddiviso, per specialità, nelle seguenti sezioni:
a) maestri di sci alpino;
b) maestri di sci di fondo;
c) maestri di sci di “snowboard”.
4. L’iscrizione nell’albo professionale ha efficacia per tre anni, è limitata alla sezione in cui il maestro è
iscritto ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all’articolo 131
comma 1, lett. a) nonché dell’attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all’
articolo 132.
Art. 131 – Requisiti per l’iscrizione all’albo
1. Possono essere iscritti all’albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale del Comune di
residenza;
b) assolvimento dell’obbligo scolastico;
c) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione
professionale di cui all’ articolo 132. ed il superamento dei relativi esami.
1 bis. Il collegio, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una
tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura
regionale. (72)
Art. 132 – Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione
1. La provincia riconosce corsi di qualificazione e di specializzazione professionale per maestri di sci,
nonché i corsi di aggiornamento obbligatori di cui all’ articolo 130 , comma 4, ai sensi della normativa
regionale vigente. (73)
2. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci,
prevedendo, per le materie di carattere tecnico e didattico, l’impiego di istruttori nazionali della Federazione
Italiana Sport Invernali.
3. I corsi di qualificazione professionale devono assicurare la formazione tecnico – pratica e teorica del
maestro di sci nella singola specialità. Essi si concludono con un esame e il rilascio del relativo attestato.
4. L’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica.
5. I corsi di aggiornamento si riferiscono alle stesse materie di insegnamento previste per i corsi di
qualificazione. L’attestato di frequenza finale viene rilasciato ai soli soggetti che abbiano assicurato la propria
presenza ad almeno il settantacinque per cento delle ore di insegnamento.
6. Il maestro di sci che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico
obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuto a frequentare il corso
di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento; in tal caso, la validità
dell’iscrizione nell’albo professionale, è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato ed, in ogni
caso, per un periodo massimo d tre anni, fatto salvo l’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui all’ articolo
131 , comma 1, lettera a).
7. I corsi di specializzazione sono finalizzati all’acquisizione di particolari tecniche, sono riservati ai soggetti
già iscritti all’albo professionale e si concludono con il rilascio del relativo attestato.
Art. 133 – Modalità e contenuti dei corsi
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le Province, il Collegio regionale dei maestri di
sci di cui all’ articolo 135 e le organizzazioni dei consumatori, determina le materie oggetto dei corsi di
qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento, il numero delle ore, le modalità di accesso, la
composizione della commissione esaminatrice, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi, ove
non siano finanziati dal Fondo sociale europeo. Le materie e gli argomenti dei corsi sono determinati nel
rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione Italiana Sport Invernali.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei
corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di aver già
acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.
3. I maestri di sci già abilitati in una specialità che hanno superato la prova attitudinale per l’ammissione ai
corsi di qualificazione di altra specialità, sono esonerati dal corso di formazione e dall’esame limitatamente
alle materie già oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l’abilitazione. (74)
Art. 134 – Maestri di sci di altre regioni e Stati
1. I maestri di sci già iscritti negli albi Professionali di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la
professione di maestro di sci anche in Toscana devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale
regionale della Toscana.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all’iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei
requisiti di cui all’ articolo 131
3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni che intendono esercitare per periodi superiori ai dieci
giorni per stagione in Toscana devono darne preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di
sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare ed il periodo di attività.
4. I maestri di sci stranieri non iscritti in alcun albo regionale possono esercitare l’attività professionale in
Toscana, per periodi superiori ai dieci giorni ed inferiori a trenta per stagione, previo nulla osta del Collegio
regionale dei maestri di sci.
5. Il nulla osta per i cittadini di Stati non membri dell’Unione europea è subordinato al riconoscimento da
parte della Federazione Italiana Sport Invernali, d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci,
dell’equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza.
6. I maestri di sci che provengono da altri Stati o da altre regioni e che accompagnano propri gruppi di
allievi non sono soggetti agli obblighi di cui ai commi 3 e 4.
Art. 135 – Collegio regionale dei maestri di sci
1. È istituito, quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei
maestri di sci. Del Collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell’albo della Regione, nonché i maestri di sci
che abbiano momentaneamente sospeso l’attività oppure l’abbiano cessata. (75)
2. Sono organi del Collegio:
a) l’assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio;
b) il consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dalla assemblea con le modalità previste dal
regolamento di cui al comma 3, lettera d);
c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all’assemblea del Collegio :
a) eleggere il consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Colle;
c) eleggere i propri rappresentanti nel Collegio nazionale dei maestri di sci;
d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del consiglio direttivo;
e) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale, una pronuncia
dell’assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Spetta al consiglio direttivo del Collegio :
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell’albo;
b) vigilare sull’esercizio della professione;
c) applicare le sanzioni disciplinari;
d) collaborare con la Regione, oltre che con le Province, nell’organizzazione delle attività formative di cui
agli articoli 132 e 133 ;
e) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
f) stabilire le caratteristiche e le modalità d’uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di
sci.
5. Il Consiglio regionale, su richiesta di una Regione contigua, sentito il consiglio direttivo del Collegio
regionale dei maestri di sci, può deliberare la trasformazione del Collegio regionale in Collegio interregionale.
Art. 136 – Scuole di Sci
1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di sci si intende qualunque associazione o società cui
fanno capo almeno sei maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale.
L’organico dei maestri di sci della scuola può essere ridotto a quattro unità, con atto del Comune, nelle
stazioni sciistiche minori. Le scuole di sci devono avere sede nelle aree sciistiche di cui all’ articolo 129 ,
comma 2.
2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza di assicurazione contro i
rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’insegnamento da parte dei maestri di
sci aderenti alla scuola con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta
regionale.
3. Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intenda istituire una scuola di
sci deve trasmettere al Comune in cui intende ubicare la sede della scuola la denuncia di inizio di attività ai
sensi degli articoli 58 e seguenti della LR 9/1995 , attestante il possesso dei requisiti e l’assolvimento degli
obblighi di cui al presente articolo, nonché l’impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso
sulla neve.
4. Alla denuncia di inizio attività deve essere allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a
criteri di democraticità e di partecipazione effettiva dei maestri di sci alla gestione e all’organizzazione della
scuola.
Art. 137 – Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di maestro di sci deve contenere i
relativi prezzi.
2. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico,
la tabella dei prezzi praticati.
3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
Sezione II – Vigilanza e sanzioni
Art. 138 – Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente testo unico, compresa
l’applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza dei Comuni.
2. I Comuni provvedono ad inviare al Collegio regionale copia dei verbali di accertamento delle infrazioni
riguardanti i soggetti iscritti nell’albo professionale regionale.
Art. 139 – Sanzioni disciplinari
1. I maestri di sci iscritti nell’albo regionale, che si rendano colpevoli di violazione delle norme di
deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente testo unico o dalla
legge 81/1991 , sono possibili delle seguenti sanzioni disciplinari :
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall’albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza
assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al consiglio direttivo del Collegio nazionale, entro
trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l’esecutività del
provvedimento.
Art. 140 – Vigilanza della Regione sul collegio regionale
1. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta alla Giunta regionale.
2. Al fine di cui al comma 1, il presidente del Collegio regionale dei maestri di sci trasmette alla Giunta
regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:
a) copia degli atti concernenti la tenuta dell’albo, corredati della relativa documentazione;
b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente
testo unico.
3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale.
4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio che non sia in grado di
funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale; in tal caso, le funzioni del Consiglio sono
affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve aver luogo entro
novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Art. 141 – Sanzioni amministrative (76)
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 600,00 euro a 3.000,00 euro:
a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all’albo regionale di
cui all’ articolo 130 ;
b) il maestro di sci straniero che esercita temporaneamente l’attività senza aver ottenuto il preventivo nulla
osta di cui all’ articolo 134.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro il maestro di sci che
contravviene alla disposizione dell’ articolo 137 , comma 3. La sanzione è raddoppiata nell’ipotesi in cui
contravvenga a tale disposizione una scuola di sci.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:
a) il maestro di sci iscritto ad albo regionale, che esercita temporaneamente l’attività senza aver
provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 134, comma 3;
b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l’articolo 137, comma 1 o comma 2.
4. L’esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa
pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le
relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
Sezione III – Norme transitorie
Art. 142 – Norma transitoria
1. I maestri di sci già iscritti nell’albo professionale regionale alla data di entrata in vigore del presente testo
unico e che alla stessa data abbiano frequentato corsi di specializzazione inerenti lo “snowboard” possono
iscriversi alla sezione c) maestro di sci di “snowboard” dell’albo stesso, senza sottoporsi ad ulteriori corsi od
esami.
Capo V – Guida alpina
Sezione I – Definizione attività
Art. 143 – Definizione dell’attività di guida alpina
1. È guida alpina, ai sensi dell’ articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 “Ordinamento della professione
di guida alpina”, chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti
attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su
piste di discesa e di fondo.
2. La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida,
b) guida alpina – maestro d’alpinismo.
3. L’aspirante guida può svolgere le attività di cui al comma 1, con riferimento ad ascensioni di difficoltà
non superiore al sesto grado; detto limite non sussiste nel caso che l’aspirante guida alpina faccia parte di
comitive condotte da una guida alpina-maestro d’alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre
attrezzate per l’arrampicata sportiva.
4. L’aspirante guida può esercitare l’insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche o sci-alpinistiche
solo nell’ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.
5. L’aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro d’alpinismo entro il decimo anno
successivo a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione. In difetto, il
diritto all’iscrizione nell’albo professionale di cui all’articolo 144 decade.
6. Le guide alpine sono tenute, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti,
escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le
condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
Art. 144 – Albo professionale regionale delle guide alpine
1. È istituito l’albo professionale regionale delle guide alpine nel quale devono risultare iscritti tutti i soggetti
che intendono esercitare in modo stabile in Toscana la professione di guida alpina. L’albo è distinto in due
sezioni, nelle quali sono iscritte, rispettivamente, gli aspiranti guide e le guide alpine-maestri di alpinismo.
L’albo è tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale delle guide alpine di cui al successivo articolo 149, sotto
la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dall’articolo 153.
2. È considerato esercizio stabile della professione l’attività svolta dalla guida alpina che abbia un recapito,
anche stagionale, in Toscana ai fini dell’offerta delle proprie prestazioni.
3. L’iscrizione nell’albo professionale regionale ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di
presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all’articolo 145, comma 1, lettera b), nonché
dell’attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all’articolo 146.
4. La guida che si trova nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a
causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuta a frequentare il corso di
aggiornamento immediatamente successivo alla cessione dell’impedimento; in tal caso, la validità
dell’iscrizione nell’albo professionale è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato ed, in ogni
caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui all’articolo
145, comma 1, lettera b).
5. In caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’albo professionale, permane la facoltà di reiscrizione allo
stesso nei successivi sei anni, dietro presentazione delle certificazioni di cui al comma 3.
Art. 145 – Requisiti per l’iscrizione all’Albo
1. Possono essere iscritti all’Albo professionale regionale delle guide alpine coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;
b) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale del Comune
di residenza;
c) assolvimento dell’obbligo scolastico;
d) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione anche temporanea dall’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
e) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di
qualificazione professionale di cui all’articolo 146 ed il superamento dei relativi esami.
1 bis. Il collegio, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una
tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura
regionale. (77)
Art. 146 – Corsi di qualificazione e aggiornamento
1. La Regione organizza corsi di qualificazione professionale per aspiranti guide e guide alpine-maestri di
alpinismo, nonché i corsi di aggiornamento obbligatorio di cui all’articolo 144, comma 3, ai sensi della
normativa regionale vigente (78)
2. Ai corsi di qualificazione per guide alpine-maestri di alpinismo sono ammessi unicamente gli aspiranti
guida che abbiano esercitato la professione per almeno due anni.
3. L’ammissione ai corsi di qualificazione per aspiranti guida è subordinata al superamento di una prova
pratica attitudinale.
4. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine di cui
all’articolo 149 ed avvalendosi del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all’ articolo 15 della L. 6/1989 .
5. I corsi di aggiornamento obbligatorio di cui all’articolo 144, comma 3, terminano con il rilascio di un
attestato di frequenza alle sole guide che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il settantacinque
per cento delle ore di insegnamento.
Art. 147 – Modalità e contenuti dei corsi
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le Province, il Collegio regionale delle guide
alpine e le organizzazioni dei consumatori, determina le materie oggetto dei corsi di qualificazione, di
specializzazione e di aggiornamento, il numero delle ore, le modalità di accesso, la composizione della
commissione esaminatrice, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi, ove non siano finanziati
dal Fondo sociale europeo.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei
corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di aver già
acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.
Art. 148 – Guide alpine di altre regioni e Stati
1. Le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione
anche in Toscana devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale della Toscana.
2. Il Collegio regionale di cui all’ articolo 149 provvede all’iscrizione dopo aver verificato la sussistenza dei
requisiti di cui all’ articolo 145
3. L’esercizio, della professione da parte di guide alpine che provengono dall’estero o da altre regioni
italiane e che accompagnano loro clienti non è subordinato all’iscrizione nell’albo.
4. L’iscrizione, per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, è subordinata al riconoscimento
da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell’equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di
provenienza.
Art. 149 – Collegio regionale delle guide alpine
1. È istituito, quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle
guide alpine; del collegio fanno parte tutti gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti
nell’albo regionale, nonché le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guida che abbiano cessato
l’attività per anzianità o per invalidità, residenti in Toscana.
2. Sono organi del collegio :
a) l’assemblea, costituita da tutti i membri del collegio;
b) il consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall’assemblea con le modalità previste dal
regolamento di cui al comma 3, lett. d);
c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo e scelto fra le guide alpine – maestri di alpinismo componenti
il consiglio stesso.
3. Spetta all’assemblea del collegio:
a) eleggere il consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
c) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal consiglio o sulla quale una pronuncia
dell’assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;
d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo.
4. Spetta al consiglio direttivo del collegio:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell’albo;
b) vigilare sull’esercizio della professione ed applicare le sanzioni disciplinari;
c) collaborare con la Regione e con ogni altro ente, anche ai fini della tutela dell’ambiente montano,
nonché della promozione dell’alpinismo e del turismo montano;
d) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
e) stabilire le caratteristiche e le modalità d’uso del distintivo di riconoscimento di guida alpina.
Art. 150 – Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
1. Agli effetti della presente legge, per scuola di alpinismo e di sci-alpinismo si intende qualunque
associazione o società cui fanno capo almeno tre guide alpine per esercitare in modo coordinato la loro
attività professionale.
2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza di assicurazione contro i
rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’attività da parte delle guide alpine
aderenti alla scuola con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il legale rappresentante di una associazione o società di guide alpine che intenda istituire una scuola di
alpinismo e di sci-alpinismo deve trasmettere al Comune in cui è ubicata la sede della scuola la denuncia di
inizio attività, ai sensi degli articoli 58 e seguenti della LR 9/1995 , attestante il possesso dei requisiti e
l’assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l’impegno a prestare opera in interventi
straordinari di soccorso in montagna.
4. Alla denuncia di inizio attività deve essere allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a
criteri di democraticità e di partecipazione effettiva delle guide alpine alla gestione e all’organizzazione della
scuola.
Art. 151 – Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di guida alpina deve contenere i
relativi prezzi.
2. Le scuole di alpinismo e sci-alpinismo devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo
ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.
3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
Sezione II – Vigilanza e sanzioni
Art. 152 – Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente testo unico, compresa
l’applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza dei Comuni.
2. I Comuni provvedono ad inviare al Collegio regionale copia dei verbali di accertamento delle infrazioni
riguardanti i soggetti iscritti nell’albo professionale regionale.
Art. 153 – Sanzioni disciplinari
1. Le guide alpine iscritte nell’albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di
deontologia professionale, ovvero dalle norme di comportamento previsto dal presente testo unico o dalla
legge 6/1989 , sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dell’albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza
assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al consiglio difettivo del Collegio nazionale, entro
trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l’esecutività del
provvedimento.
Art. 154 – Vigilanza della Regione sul Collegio regionale
1. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide alpine, istituito ai sensi della presente legge, spetta alla
Giunta regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presidente del Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta
regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:
a) copia degli atti concernenti la tenuta dell’albo, corredati della relativa documentazione;
b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente
testo unico.
3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale.
4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio che non sia in grado di
funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale; in tal caso, le funzioni del Consiglio sono
affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve aver luogo entro
novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Art. 155 – Sanzioni amministrative (79)
1. Fermo restando quando previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 600,00 euro a 2.600,00 euro chiunque eserciti stabilmente la professione di guida alpina senza essere
iscritto all’albo regionale di cui all’ articolo 144
2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro la guida alpina che
contravvenga alla disposizione dell’ articolo 151 , comma 3. La sanzione è raddoppiata nell’ipotesi in cui
contravvenga a tale disposizione una scuola di alpinismo e sci-alpinismo.
3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro le guide alpine e
le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell’ articolo 151 , commi 1 e 2.
4. L’esercizio abusivo di scuole di alpinismo e sci-alpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione
amministrativa pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le
relative sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.
Titolo IV – ABROGAZIONI, RINVII, NORME DI SALVAGUARDIA
Art. 156 – Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) LR 10 gennaio 1987, n. 1 “Disciplina delle strutture ricettive extra – alberghiere” come modificata dalle
leggi regionali 9 marzo 1988 n. 15, 28 gennaio 1991 n. 5 e 28 gennaio 1993 n. 4, fatta eccezione per
quanto disposto dall’articolo 158 comma 2;
b) LR 8 febbraio 1994, n. 16 “Nuove norme in materia di disciplina delle attività di organizzazione di
viaggi” come modificata dalle leggi regionali 10 agosto 1994 n. 63, 19 luglio 1995 n. 79, 25 gennaio 1996
n. 8;
c) LR 19 luglio 1995, n. 80 “Disciplina delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico e
interprete turistico”;
d) LR 14 novembre 1996, n. 83 “Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina”
e) LR 22 gennaio 1997, n. 7 “Semplificazione delle procedure in materia di pubblicità dei prezzi e delle
caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari” come modificata dalla LR 14
agosto 1998 n. 69;
f) LR 30 luglio 1997, n. 54 “Disciplina della professione di guida ambientale”;
g) LR 12 novembre 1997, n. 83 “Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture
ricettive” come modificata dalla LR 14 agosto 1998 n. 69;
h) LR 14 ottobre 1999, n. 54 “Norme di riordino delle funzioni amministrative in materia di informazione,
accoglienza e promozione turistica locale della Regione Toscana. Istituzione delle Agenzie per il Turismo”.
h bis) legge regionale 21 dicembre 1994, n. 102 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle
strutture ricettive); (80)
h ter) legge regionale 6 aprile 2000, n. 51 (Modifiche della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 102
(Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture ricettive). (80)
2. È abrogato l’ articolo 21 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 concernente “Attribuzione agli enti
locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alla Regione dal DLgs 31
marzo 1998 n. 112 “.
Art. 157 – Norme non inserite nel testo unico che restano in vigore
1. L’attività escursionistica resta disciplinata dalla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17
2. L’attività agrituristica è disciplinata dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (81)
3. (86) I porti e gli approdi turistici restano disciplinati dalla legge regionale 11 agosto 1997, n. 68
4. Il sistema di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici necessari alla informazione,
programmazione, promozione dell’attività turistica è fornito dal sistema statistico regionale secondo le
disposizioni contenute nella legge regionale 2 settembre 1992, n. 43
5. Alle attività di promozione turistica si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 14 aprile
1997, n. 28 .
6. Abrogato. (82) (87)
Art. 158 – Regolamento di attuazione
1. La Regione (83) approva il regolamento di attuazione entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del
presente testo unico.
2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico restano in vigore gli
articoli 3, 7, 11 della LR 1/1987.
3. Restano in ogni caso in vigore i regolamenti attuativi delle leggi regionali abrogate all’ articolo 156 ,
anche se recano norme non conformi al testo unico.
Art. 159 – Rinvii
1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a leggi nazionali e regionali si intendono riferiti anche a tutte le
successive disposizioni modificative delle stesse.
Art. 160 – Modifiche del testo unico
1. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o
comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l’indicazione precisa delle norme da abrogare,
derogare, sospendere o modificare.
Art. 161 – Norma di salvaguardia
1. Sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi, di interpretazione autentica prodotti dalle norme
abrogate o modificate dal presente testo unico.
Note
1. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 1.
2. Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 2.
3. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 3.
4. Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 4.
5. Comma aggiunto con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 4.
6. Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 5.
7. Parole inserite con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 6.
8. Parola così sostituita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 7.
9. Parola così sostituita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 8.
10. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 9.
11. Parola così sostituita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 10.
12. Comma abrogato con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 10.
13. Rubrica così sostituita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 11.
14. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 12.
15. Articolo inserito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 13.
16. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 14.
17. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art.15.
18. Comma aggiunto con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 16.
19. Parole inserite con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 17.
20. Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 17.
21. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 18.
22. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 19.
23. Parole così sostituite con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 20.
24. Comma abrogato con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 21.
25. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 22.
26. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 23.
27. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 24.
28. Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 25.
29. Parola sostituita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 25.
30. Parole così sostituite con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 26.
31. Comma abrogato con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 27.
32. Lettera abrogata con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 28.
33. Comma abrogato con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 28.
34. Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 29.
35. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 30.
36. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 31.
37. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 32.
38. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 33.
39. Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 34.
40. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 35.
41. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 36.
42. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 37.
43. Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 38.
44. Comma inserito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 38.
45. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 39.
46. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 40.
47. Lettera così sostituita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 41.
48. Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 42.
49. Parole soppresse con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 43.
50. Parola così sostituita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 43.
51. Parole inserite con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 44.
52. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 45.
53. Lettera così sostituita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 46.
54. Lettera inserita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 46.
55. Parole aggiunte con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 46.
56. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 47.
57. Comma aggiunto con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 48.
58. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 49.
59. Parole aggiunte con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 50.
60. Lettera così sostituita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 51.
61. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 52.
62. Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 53.
63. Comma abrogato con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 53.
64. Lettera così sostituita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 54.
65. Lettera inserita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 54.
66. Parole aggiunte con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 54.
67. Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 54.
68. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 55.
69. Parole soppresse con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 56.
70. Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 57.
71. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 58.
72. Comma inserito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 59.
73. Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 60.
74. Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 61.
75. Parole soppresse con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 62.
76. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 63.
77. Comma aggiunto con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 64.
78. Parole così sostituite con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 65.
79. Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 66.
80. Lettera aggiunta con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 67.
81. Parole così sostituite con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 68.
82. Comma abrogato con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 68.
83. Parole così sostituite con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14, art. 69.
84. Nota soppressa.
85. Nota soppressa.
86. v. B.U. 1 aprile 2005, n. 22, Avviso di Rettifica.
87. v. B.U. 1 aprile 2005, n. 22, Avviso di Rettifica.
88. Allegato A: Ambito turistico sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 11.
89. Allegato A: Ambito turistico soppresso con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 11.
Allegati
ann2- Allegato A- Tabella degli Ambiti turistici

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