Normativa Bed and Breakfast

Legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8 – Marche

Legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8
Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 12 agosto 1994, n. 31 sulle strutture extra-alberghiere e 14 luglio 1997, n. 41 sull’attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo.

(BUR. n. 19 del 24.02.2000)

Art. 1
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 12 agosto 1994, n. 31)

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 31/1994 è così modificato:
“1. Sono country houses i fabbricati, siti in campagna o nei borghi rurali, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative.”.

Art. 2
(Integrazioni all’articolo 9 della l.r. 31/1994)

1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 31/1994 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 9 bis (Offerta del servizio di alloggio e prima colazione, camera e colazione – Bed and Breakfast)
1. Per valorizzare nuove forme di offerta turistica finalizzate all’accoglienza e all’ospitalità dei turisti in ambiente familiare, coloro i quali offrono il servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere al Comune l’autorizzazione amministrativa prevista all’articolo 13, ma devono, comunque, inoltrare al Comune competente per territorio denuncia di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando il periodo di non attività.
2. I locali da destinare all’attività di cui al comma 1 debbono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi così come indicati nell’allegata tabella A. I requisiti sono modificati o integrati con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
3. L’attività di cui al comma 1, può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
4. Il Comune provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della verifica dell’idoneità all’esercizio dell’attività. Redige apposito elenco dandone comunicazione alla Provincia, alla Regione e alla APTR.
5. Coloro che esercitano l’attività di cui al comma 1 devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando almeno il 70 per cento dei prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione.
6. Coloro che esercitano l’attività di cui al comma 1, sono obbligati a denunciare, mediante trasmissione di apposito modello regionale fornito dal Comune, l’arrivo e la presenza di ciascun ospite, oltre che all’autorità di pubblica sicurezza, anche all’ufficio di informazione e di accoglienza turistica di cui all’articolo 20 della l.r. 6 agosto 1997, n. 53 competente per territorio, entro il giorno 10 del mese successivo. Sono altresì obbligati a presentare, entro il 1° ottobre di ogni anno, al Comune competente per territorio, i prezzi praticati ed il periodo dell’attività esercitata nell’anno successivo.
7. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l’obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel comune in cui viene svolta l’attività purché i locali siano ubicati a non più di cinquanta metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora.
8. L’esercizio dell’attività di “Bed and Breakfast” non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio.”.

Art. 3
(Integrazioni all’articolo 24 della l.r. 31/1994)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 31/ 1994 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Chiunque esercita l’attività di cui all’articolo 9 bis senza aver inoltrato la denuncia prevista al comma 1 del medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 200.000 a lire 600.000.”.

Art. 4
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14 luglio 1997, n. 41)

1. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 41/1997 è sostituito dal seguente:
“5. L’apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, deve essere comunicata al Comune nel cui territorio si intendono ubicare i relativi locali, indicando:
a) la denominazione dell’agenzia di viaggi principale e gli estremi del provvedimento di autorizzazione;
b) l’ubicazione dei locali di esercizio;
c) le generalità del titolare e, se trattasi di società, la sua esatta denominazione e ragione sociale, nonché le generalità del legale rappresentante della stessa;
d) le generalità del direttore tecnico dell’agenzia principale e del responsabile o referente della filiale, succursale o punto informativo;
e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella regione in cui ha sede l’agenzia principale nonché, qualora tale importo fosse inferiore a quello stabilito dal comma 1 dell’articolo 14, gli estremi della fidejussione in favore del Comune nel cui territorio viene aperta la filiale o succursale, di importo pari alla differenza tra i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 14, determinati sulla base delle caratteristiche dell’agenzia e l’importo del deposito cauzionale già versato.”.

Art. 5
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 41/1997)

1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 41/1997 è sostituita dalla seguente:
“f) l’esatta indicazione delle attività che si intende esercitare con riferimento agli articoli 3 e 4.”.

Art. 6
(Modifiche all’articolo 21 della l.r. 41/1997)

1. Il comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 41/1997, è sostituito dal seguente:
“5. Ai componenti della Commissione anche se dipendenti regionali e al segretario spettano, per ogni seduta effettuata ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 4727 del 28 dicembre 1994 e successive modificazioni e in caso di missione, i compensi fissati dalla Regione nei limiti previsti dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni.”.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
Tabella A
1. Requisiti strutturali
1.1 L’altezza minima interna utile dei locali è quella stabilita dai regolamenti edilizi ed igienico-sanitari comunali.
1.2 La superficie minima delle camere è stabilita in sette metri quadrati per le camere ad un letto; in undici metri quadrati per le camere a due letti; in quattro metri quadrati per ogni letto aggiunto.
2. Caratteristiche e dotazioni delle camere da letto
2.l Accesso alla camera indipendente da altri locali.
2.2 Letto adeguatamente corredato, armadio commisurato al numero di posti letto della camera, specchio e presa di correnti, comodino, sedia e cestino per i rifiuti.

3. Dotazioni dei servizi igienici
3.1 Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni annessi.
3.2 Fornitura di biancheria da bagno.
3.3 Dotazione dei seguenti servizi minimi: water, bidet, lavabo, vasca o doccia, specchio con presa di corrente, chiamata d’allarme.
3.4 Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento.
______________________________

NOTE

Nota all’art. 1, comma 1:
Il testo vigente dell’art. 2 della L.R. 12 agosto 1994, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2 – (Country-houses) – 1. Sono country-houses i fabbricati, siti in campagna o nei borghi rurali, trasformati a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative.
2. Le country-houses possono anche ricadere in aree di valore paesistico e ambientale previsti dal PPAR, purché compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, ove adeguati allo stesso, e, in mancanza di tale adeguamento, con le previsioni della normativa tecnica di attuazione del PPAR.”
Nota all’art. 3, comma 1:

Il testo vigente dell’art. 24 della L.R. n. 31/94 (per l’argomento della legge vedi nella nota all’art. 1 comma 1), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 24 – (Sanzioni) – 1. Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione, ove richiesta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
1 bis. Chiunque esercita l’attività di cui all’articolo 9 bis senza aver inoltrato la denuncia prevista al comma 1 del medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 200.000 a lire 600.000.
2. Coloro che danno in locazione gli appartamenti di cui all’articolo 21 senza darne comunicazione all’azienda di promozione turistica sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire 150.000 a 300.000.
3. La violazione delle disposizioni dell’articolo 22 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
4. ….. (comma abrogato con L.R. 20.01.1997, n. 12).
5. ….. (comma abrogato con L.R. 20.01.1997, n. 12).
6. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
7. La violazione delle altre norme della presente legge per le quali non siano previste specifiche sanzioni amministrative comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire 600.000.
8. In caso di recidiva le sanzioni previste ai comuni precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi si può procedere alla revoca della autorizzazione.
9. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi statali e regionali per la violazione nell’esercizio di attività ricettive di norme riguardanti la pubblica sicurezza, la tutela igienicosanitaria, la prevenzione incendi ed infortuni, l’uso e la tutela del suolo, la salvaguardia dell’ambiente, l’iscrizione al registro degli esercenti il commercio.”

Nota all’art. 4, comma 1:

Il testo vigente dell’art. 5 della L.R. 14 luglio 1997, n. 41 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5 – (Autorizzazione) 1. L’esercizio della attività delle imprese di viaggio e turismo di cui all’articolo 3 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio si intende porre la sede dell’agenzia.
2. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa antimafia, l’autorizzazione è subordinata al possesso, da parte del direttore tecnico dell’agenzia, del requisito dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 22.
3. Il Comune nel rilasciare l’autorizzazione valuta la capacità finanziaria del soggetto richiedente esclusivamente in relazione al requisito di cui all’articolo 6, comma 3, lettera d) e accerta la non esistenza di agenzie con denominazione uguale o simile già operanti nel territorio nazionale. L’agenzia non può adottare la denominazione di Comuni, Province o Regioni italiane.
4. Per le persone fisiche o giuridiche non appartenenti agli stati dell’Unione Europea il rilascio dell’autorizzazione è subordinato altresì al nulla osta previsto dall’articolo 58 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
5. L’apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, deve essere comunicata al Comune nel cui territorio si intendono ubicare i relativi locali, indicando:
a) la denominazione dell’agenzia di viaggi- principale e gli estremi del provvedimento di autorizzazione;
b) l’ubicazione dei locali di esercizio;
c) le generalità del titolare e, se trattasi di società, la sua esatta denominazione e ragione sociale, nonché le generalità del legale rappresentante della stessa;
d) le generalità del direttore tecnico dell’agenzia principale e del responsabile o referente della filiale, succursale o punto informativo;
e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella regione in cui ha sede l’agenzia principale nonché, qualora tale importo fosse inferiore a quello stabilito dal comma 1 dell’articolo 14, gli estremi della fidejussione in favore del Comune nel cui territorio viene aperta la filiale o succursale, di importo pari alla differenza tra i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 14, determinati sulla base delle caratteristiche dell’agenzia e l’importo del deposito cauzionale già versato.
6. L’apertura di succursali, filiali e punti informativi situati nella stessa località della sede principale o in altre località della regione, è soggetta a comunicazione.”

Nota all’art. 5, comma 1:

Il testo vigente dell’art. 6 della L.R. n. 41/97 (per l’argomento della legge vedi nella nota all’art. 4, comma 1), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 6 – (Domanda per il rilascio dell’autorizzazione) – 1. La domanda per ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 5 deve essere presentata al Comune competente per territorio e deve contenere:
a) le complete generalità del titolare ovvero, per le società, la denominazione, la ragione sociale, le complete generalità del legale rappresentante della stessa;
b) l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
c) le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell’agenzia ed il certificato di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 22;
d) la denominazione prescelta per la istituenda agenzia con indicate, in subordine, altre due denominazioni;
e) l’ubicazione della sede di servizio;
f) l’esatta indicazione delle attività che si intende esercitare con riferimento agli articoli 3 e 4.
2. Nella domanda il richiedente deve altresì dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché indicare le generalità del direttore tecnico responsabile dell’attività dell’agenzia di viaggio e turismo.
3. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato di cittadinanza e residenza del titolare ovvero del legale rappresentante della società;
b) copia autenticata dell’atto costitutivo se trattasi di società;
c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, nonché certificazione di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 del titolare dell’impresa o del legale rappresentante e degli amministratori della società nonché del direttore tecnico;
d) certificato del tribunale attestante che nei confronti della società ovvero del titolare dell’impresa individuale non sono in corso procedure concorsuali ed esecutive.
4. Per i cittadini di Stati esteri gli atti di cui al comma 3 sono sostituiti da documenti equipollenti rilasciati dall’autorità amministrativa o giudiziaria dei paesi di origine.
5. Qualora nel paese di origine non vengano rilasciati gli attestati di cui al comma 3, gli stessi sono sostituiti da dichiarazioni sostitutive di atto notorio.”

Nota all’art. 6, comma 1:

Il testo vigente dell’art. 21 della L.R. n. 41/97 (per l’argomento della legge vedi nella nota all’art. 4, comma 1), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 21 – (Commissione giudicatrice di esame) – 1. Presso la Regione è istituita una commissione giudicatrice di esame per l’accertamento dell’idoneità all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo composta da:
a) un Dirigente del servizio competente della Regione, designato dalla Giunta regionale, che la presiede;
b) un titolare di agenzia di viaggio e turismo operante nella regione, designato dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale;
c) un direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sorteggiato tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 22 con almeno cinque anni di servizio prestato in un’agenzia di viaggio e turismo;
d) tre docenti, o comunque esperti, nelle diverse materie d’esame;
e) un docente per ciascuna lingua estera oggetto di esame.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendete della Regione con qualifica non inferiore all’ottava.
3. La commissione giudicatrice nominata con deliberazione della Giunta regionale, resta in carica per quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta.
4. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente. Le sedute della commissione sono valide qualora siano presenti i componenti di cui al comma 1, lettere a) e d), nonché, in sede di esame e di valutazione di ciascun candidato, quelli di cui alla lettera e).
5. Ai componenti della commissione anche se dipendenti regionali e al segretario spettano, per ogni seduta effettuata ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 4727 del 28 dicembre 1994 e successive modificazioni e in caso di missione, i compensi fissati dalla Regione nei limiti previsti dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni.
6. La Regione rilascia all’interessato che abbia superato positivamente l’esame l’attestato di idoneità e abilitazione all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.”
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a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Brachetta n. 391 del 13 settembre 1999;
* Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 395 del 30 settembre 1999;
* Relazione della III commissione permanente in data 12 dicembre 1999;
* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 12 gennaio 2000, n. 276, vistata dal commissario del governo il 12/2/2000, prot. n. 231/2000.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE:
SERVIZIO TURISMO E ATTIVITA’ RICETTIVA.

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