Normativa Bed and Breakfast

Legge regionale 28 gennaio 2000 n. 05 – Liguria

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2000 n. 05
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23/02/2000 n. 03
Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)

Articolo 1
1. Dopo il Capo V della legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), dopo l’articolo 13, è inserito il seguente:

“CAPO V BIS

SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE DENOMINATO BED & BREAKFAST

Articolo 13 bis
(Attività ricettiva a conduzione familiare)

1. Costituisce attività ricettiva a conduzione familiare denominata “bed & breakfast” quella esercitata da privati che, con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, per fornire ai turisti alloggio e prima colazione.

2. Il servizio di prima colazione è assicurato con cibi e bevande che non richiedono manipolazione.

3. Il servizio di alloggio deve comprendere i seguenti servizi minimi:

a) pulizia quotidiana dei locali;

b) fornitura e cambio biancheria, compresa quella da bagno, almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio cliente;

c) fornitura costante di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda e riscaldamento;

d) un locale bagno, anche coincidente con quello dell’abitazione, purché composto da w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente.

4. L’attività di cui al comma 1 può essere esercitata previa comunicazione al Comune, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, da cui risulti:

a) generalità e indirizzo di chi intende svolgere l’attività;

b) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;

c) descrizione dell’arredo e degli eventuali servizi offerti;

d) periodo di attività;

e) possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni.

5. Il Comune provvede entro sessanta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell’idoneità all’esercizio dell’attività, dandone comunicazione alla Regione e all’Azienda di promozione turistica competente per territorio. Ogni variazione degli elementi contenuti nella comunicazione di inizio dell’attività è comunicata entro dieci giorni dal suo verificarsi al Comune che provvede con le stesse modalità.

6. I locali da destinare all’attività di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per l’uso abitativo dai regolamenti comunali.

7. Per la denuncia e pubblicità dei prezzi e delle presenze e la vigilanza ed il controllo dell’attività, si applicano le disposizioni degli articoli 23, 24 e 27.

8. Chiunque svolga l’attività di cui al comma 1 senza la preventiva comunicazione al Comune, o non provveda nei termini indicati ad effettuare le successive comunicazioni di variazione, è punito con la sanzione di cui all’articolo 30, comma 1. Sono altresì applicabili le sanzioni indicate all’articolo 30, commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

9. Ai fini del presente articolo si intende per ospitalità a carattere occasionale o saltuario quella esercitata per non oltre duecentoquaranta giorni all’anno, anche consecutivi.”

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

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